Ordinanza n. 382/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora. Ha ritenuto che i lavoratori non fossero esposti a un rischio di espulsione, sicché non risultava dimostrato un pregiudizio grave e attuale derivante dall’immediata efficacia dei provvedimenti impugnati. L’ordinanza non definisce il merito della controversia né si pronuncia sull’illegittimità delle revoche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimenti di revoca relativi a nulla-osta al lavoro per cittadini del Bangladesh
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato quattro provvedimenti di revoca e gli ulteriori atti riguardanti cinque nulla-osta al lavoro rilasciati nel febbraio 2024, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’interesse cautelare dedotto consisteva nell’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri interessati dai nulla-osta. Il TAR richiama la precedente sentenza resa sul ricorso avverso il silenzio proposto dal medesimo datore di lavoro, nella quale era stato rilevato che i nulla-osta, relativi a cittadini del Bangladesh, erano stati sottoposti alla sospensione ex lege prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito nella l. n. 187/2024, e successivamente revocati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per mancanza del periculum in mora.
art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito in l. n. 187/2024
Richiamato quale fondamento della sospensione ex lege cui erano stati sottoposti i nulla-osta relativi ai lavoratori interessati, poi revocati.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto, attuale e riferibile alla posizione giuridica azionata; in mancanza, la domanda di sospensione deve essere respinta, senza necessità di definire il merito dell’impugnazione.
- L’interesse del datore di lavoro all’ingresso in Italia di lavoratori stranieri non dimostra di per sé il periculum in mora quando, sulla base degli elementi esaminati dal giudice, i lavoratori non siano esposti a un rischio attuale di espulsione.
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