Ordinanza n. 970/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - “Elenco Soggetti Ammessi” Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN - 264380, a firma del Direttore (Dott. F.A. Lasco) della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 19.11.2025 (ore 23:06); - “Elenco Soggetti Ammessi” Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN - 264763, a firma del Direttore (Dott. F.A. Lasco) della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 20.11.2025 (ore 16:27); - Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN - 267769, a firma del Direttore (Dott. F.A. Lasco) della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 27.11.2025 (ore 17:57); - Avviso, a firma del Direttore (Dott. F.A. Lasco) della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN - 262568, pubblicato in data 14.11.2025 (ore 17:25); nonché e per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, non cogniti alla ricorrente, ivi compresi i Verbali dei lavori della Commissione di Valutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenchi dei soggetti ammessi, decreto di concessione e impegno dei contributi e avviso pubblico relativi a una procedura di finanziamento per progetti localizzati nell'area montana delle Alpi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli elenchi dei soggetti ammessi pubblicati dal Ministero del Turismo, il decreto di concessione e impegno dei contributi e l'avviso pubblico, chiedendo l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, inclusi i verbali della Commissione di valutazione. Dal provvedimento emerge, in particolare, un secondo motivo diretto contro la genericità della tabella prevista dall'art. 13, comma 3, dell'avviso pubblico, impugnata in parte qua, e un terzo motivo relativo a vizi procedurali. Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a contributo in relazione ai progetti localizzati nell'area montana delle Alpi, potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento dei motivi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non mediante una sospensione immediata espressamente disposta degli atti impugnati, ma disponendo la sollecita definizione del giudizio nel merito e fissando l'udienza pubblica del 28 settembre 2026. Ha ritenuto che le questioni dedotte, anche alla luce della documentazione prodotta dall'Amministrazione, necessitassero di un meditato approfondimento nella sede di merito e che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la definizione accelerata. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, con specifici contenuti e termini: pubblicazione dell'avviso entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e deposito della prova della pubblicazione entro i successivi cinque giorni, mantenendo l'avviso online sino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di tutelare adeguatamente le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando le questioni necessitano di approfondimento e la definizione accelerata è sufficiente.
art. 49 c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati e consente, quando il loro numero è consistente, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 41 c.p.a.
Concorre a disciplinare le modalità della notificazione per pubblici proclami.
art. 13 dell'Avviso Pubblico
La tabella prevista dalla disposizione è stata contestata per genericità e impugnata in parte qua; il giudice non ha ancora deciso nel merito la censura.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione interinale, ma le esigenze della parte possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza di merito, senza procedere necessariamente alla sospensione immediata degli atti impugnati.
- L'integrazione del contraddittorio è necessaria nei confronti dei soggetti che, in quanto beneficiari di un provvedimento amministrativo impugnato, potrebbero subire effetti pregiudizievoli dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- Quando i controinteressati sono numerosi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo contenuti, termini e modalità idonei a garantire la conoscibilità del giudizio e delle domande proposte.
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