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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21417/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro un’informazione antimafia interdittiva e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR deducendo, con tre motivi connessi, errori di fatto e di diritto, violazione degli artt. 84, 91 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che l’interdittiva fosse fondata essenzialmente sul rapporto di parentela tra il proprio amministratore e il fratello, destinatario di provvedimenti giudiziari, senza ulteriori elementi idonei a dimostrare un pericolo, anche solo occasionale, di infiltrazione mafiosa. Ha contestato la rilevanza della parentela in assenza di comunanza di residenza, l’assenza di attuali rapporti personali o economici, il mancato coinvolgimento della società nell’operazione giudiziaria richiamata dall’interdittiva, l’incensuratezza del legale rappresentante e l’utilizzazione di condanne non definitive e di fatti risalenti. Con il secondo motivo ha dedotto inoltre che il Prefetto avrebbe dovuto disporre misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, anziché adottare l’interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che gli elementi posti a fondamento dell’informazione antimafia devono essere valutati unitariamente secondo una prognosi induttiva, non atomisticamente, sulla base del criterio del più probabile che non. Il rapporto parentale, pur non essendo di per sé sufficiente in modo automatico, può assumere rilievo quando sia collegato a elementi ulteriori inerenti all’attività economica. Nel caso concreto, il fratello aveva lavorato per la società insieme all’amministratore, occupandosi della gestione tecnica e utilizzando mezzi aziendali; inoltre, le modalità gestionali della società risultavano affini a quelle di altra impresa familiare, con un avvicendamento formale interno alla medesima famiglia. Tali circostanze dimostravano una cointeressenza imprenditoriale organica e strutturale, ulteriore rispetto al mero vincolo parentale. La diversa residenza anagrafica non esclude la vicinanza familiare e personale, mentre le dimissioni intervenute dopo le vicende giudiziarie non eliminano il rilievo prognostico del precedente collegamento imprenditoriale. L’interdittiva non richiede la prova di un’utilità economica attuale derivante dai rapporti con la criminalità organizzata, né la prova dell’intraneità dell’impresa al sodalizio criminale, essendo sufficiente un pericolo di contiguità compiacente o soggiacente. Non sono decisivi né la mancata partecipazione diretta della società all’operazione giudiziaria, né l’incensuratezza dell’amministratore, né la definitività delle condanne, né la risalenza temporale dei fatti, quando questi concorrano a formare un quadro indiziario complessivo e non episodico. È stato respinto anche il motivo relativo alla prevenzione collaborativa: la cointeressenza accertata non era occasionale, ma organica e strutturale, sicché non ricorrevano i presupposti per sostituire l’interdittiva con le misure di cui all’art. 94-bis. L’ammissione al controllo giudiziario non dimostra l’illegittimità dell’informativa, trattandosi di istituti autonomi. La società appellante è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    L’informazione antimafia interdittiva può fondarsi su una valutazione prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa, compiuta mediante apprezzamento unitario di elementi indiziari e secondo il criterio del più probabile che non.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    L’esercizio del potere prefettizio non richiede la prova della responsabilità penale, dell’attualità di un’utilità economica derivante dai rapporti criminali o dell’intraneità dell’impresa al sodalizio mafioso; è sufficiente un quadro indiziario idoneo a evidenziare una possibile contiguità, compiacente o soggiacente.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa non sono automaticamente alternative all’interdittiva; la loro applicazione presuppone una situazione compatibile con un pericolo di infiltrazione occasionale, mentre una cointeressenza imprenditoriale organica e strutturale giustifica l’interdittiva.

  • art. 92, comma 2-ter, lett. b), d.lgs. 159/2011

    L’audizione svolta nel procedimento prefettizio può fornire elementi rilevanti per la valutazione della connessione tra rapporti familiari e dinamiche imprenditoriali.

Massime di principio

  • Il rapporto di parentela non legittima automaticamente un’informazione antimafia interdittiva, ma può assumere rilievo prognostico quando sia corroborato da elementi concreti che lo colleghino all’attività economica dell’impresa, quali rapporti di lavoro, partecipazione alla gestione, uso di mezzi aziendali o cointeressenze imprenditoriali.
  • Nella valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa gli elementi indiziari devono essere considerati complessivamente e non atomisticamente, secondo una prognosi induttiva fondata sul criterio del più probabile che non.
  • L’informazione antimafia interdittiva non richiede la prova di un’attuale utilità economica derivante dai rapporti con la criminalità organizzata, della responsabilità penale definitiva o dell’intraneità dell’impresa al sodalizio mafioso; è sufficiente un pericolo ragionevole di contiguità compiacente o soggiacente.
  • La diversa residenza anagrafica dei familiari non esclude, di per sé, la rilevanza del rapporto parentale ai fini della prognosi antimafia, poiché la vicinanza familiare e personale non presuppone necessariamente la comune dimora.
  • Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un pericolo di infiltrazione occasionale; quando gli elementi evidenziano una cointeressenza imprenditoriale organica e strutturale, è legittima l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva.
  • L’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non implica l’illegittimità dell’informazione antimafia interdittiva, trattandosi di istituti autonomi, con presupposti e finalità distinti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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