Cassazione Penale, Sentenza n. 41582/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato per omessa/errata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di cassazione: l'avviso era stato notificato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nella procura speciale a impugnare ("avvantoniodesimone@legalmail.it" vs "avvantoniodesimone@pec.it"), circostanza che avrebbe impedito al difensore di intervenire nel giudizio e avrebbe violato il diritto di difesa. Inoltre il difensore ha sostenuto che, a causa di tale nullità, il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per proporre il ricorso deve decorrere dal momento della effettiva conoscenza della sentenza impugnata e non dal deposito formale
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. stabilisce inequivocabilmente il termine di 180 giorni decorrente dalla data di deposito del provvedimento, termine perentorio e non sospendibile per ragioni di mancata conoscenza effettiva. Nel caso concreto la sentenza impugnata era stata depositata il 20/11/2024, mentre il ricorso è stato presentato il 24/07/2025, dunque oltre il termine; conseguentemente il ricorso è tardivo e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata applicata alcuna sanzione a favore della Cassa delle ammende per assenza di colpa nella tardività
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
«è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione»; «la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento»
La Corte interpreta la norma nel senso che il termine di 180 giorni è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento, indipendentemente dall'effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'interessato
art. 585 cod. proc. pen.
Richiamato solo per evidenziare che la disciplina speciale dell'art. 625-bis deroga alle norme generali sui termini per le impugnazioni; pertanto la data di decorrenza indicata da 625-bis (deposito) prevale
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per proporre il ricorso straordinario è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento, non dal momento in cui la parte ha avuto effettiva conoscenza della sentenza
- Un errore nella notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (es. invio a PEC diversa) può configurare una violazione del diritto di difesa, ma tale violazione non sospende né fa decorrere diversamente il termine per proporre il ricorso straordinario previsto da 625-bis
- Per evitare il rischio di inammissibilità è essenziale indicare correttamente l'indirizzo PEC nella procura e verificare tempestivamente il deposito delle sentenze (monitoraggio dei registri/servizi di notificazione)
- Se si riceve una notificazione a PEC diversa da quella indicata nella procura, va valutata subito la possibilità di rimedi processuali ordinari o straordinari, ma occorre essere consapevoli che molte di tali istanze non incidono sui termini perentori stabiliti da norme speciali
- In caso di tardività occorre valutare gli altri rimedi disponibili (es. istanze straordinarie di revisione o strumenti eccezionali), tenendo conto della specifica fattispecie e dei presupposti richiesti dalla legge
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