Sentenza n. 1511/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell’elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 15/30, nonché gli atti con cui è stata prevista la valutazione mediante solo punteggio numerico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la valutazione di insufficienza, deducendo l’assenza di correzioni o annotazioni sui propri elaborati e l’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione. Ha sostenuto che il voto di 15/30 fosse privo di riferibilità ai molteplici criteri predeterminati dalla Commissione centrale, anche in ragione dell’apparente uniformità dei punteggi attribuiti ai candidati non ammessi e del rischio di una valutazione standardizzata e meccanica. Ha inoltre contestato la sufficienza motivazionale del solo voto numerico, chiedendo che fosse verificata la coerenza della valutazione mediante accesso a elaborati di candidati ritenuti idonei. Ha dedotto, infine, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che differivano l’efficacia dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, nonché la loro incompatibilità con il diritto dell’Unione europea e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata. Ha escluso che l’assenza di annotazioni critiche o di segni di correzione dimostri, di per sé, una correzione sommaria o standardizzata, poiché la correzione dell’elaborato è un’attività valutativa e non didattica. Ha inoltre rilevato che i dati sui punteggi attribuiti nella seduta non confermavano l’omologazione denunciata: su 23 elaborati, i voti di 15/30 riguardavano prevalentemente prove di diritto penale, mentre quelli di 18/30 erano distribuiti tra diritto penale e diritto civile, con ulteriori voti di 21/30 e 24/30. In presenza di criteri di valutazione previamente determinati e conoscibili, il voto numerico è stato ritenuto espressione sintetica ma esaustiva del giudizio tecnico della Commissione e idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione. Il TAR ha quindi ritenuto legittima la disciplina vigente, inclusa la sospensione dell’efficacia dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, riconducendola alla discrezionalità legislativa; ha dichiarato manifestamente infondate sia le questioni di legittimità costituzionale sia quelle di compatibilità con il diritto UE. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto
La disposizione prevede modalità di motivazione analitica della valutazione degli elaborati dell’esame forense, ma il TAR ha ritenuto che la sua efficacia fosse sospesa per la sessione considerata.
art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito in l. 15/2025
Ha disposto l’ulteriore sospensione dell’efficacia delle nuove modalità di esame previste dall’art. 46 della legge n. 247/2012, mantenendo il regime della sufficienza motivazionale del voto numerico.
art. 1, comma 16, d.l. 100/2026
Il TAR richiama l’abrogazione degli artt. 46, 47 e 49 della legge n. 247/2012 quale ulteriore conferma del regime vigente al momento della valutazione.
art. 22, comma 9, r.d.l. 1578/1933
Rileva nel quadro normativo dell’esame di abilitazione forense e della predeterminazione dei criteri di valutazione.
art. 17-bis, comma 2, r.d. 37/1934
Concorre a disciplinare le modalità dell’esame forense; il TAR lo considera compatibile con la valutazione espressa mediante voto numerico.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente quale parametro della questione di costituzionalità, ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa, senza che il TAR ravvisasse una violazione derivante dall’uso del voto numerico.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il TAR ravvisasse profili di illegittimità.
art. 113 Cost.
Invocato quale parametro della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi; la questione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato in relazione al diritto a un ricorso effettivo; il TAR ha escluso l’incompatibilità della disciplina nazionale, ritenendo il voto numerico una motivazione congrua.
art. 267 TFUE
Richiamato dalla ricorrente per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; il TAR non lo ha disposto, ritenendo manifestamente infondata la questione di compatibilità con il diritto UE.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione professionale, quando i criteri di valutazione siano stati previamente determinati e resi conoscibili ai candidati, il voto numerico può costituire motivazione sintetica ma esaustiva del giudizio tecnico della Commissione.
- L’assenza di annotazioni, sottolineature o segni di correzione sull’elaborato non dimostra, di per sé, una correzione sommaria, standardizzata o illegittima, poiché la correzione concorsuale ha natura valutativa e non didattica.
- La mera presenza di punteggi uguali attribuiti a più candidati non è sufficiente a dimostrare un automatismo valutativo: l’eventuale standardizzazione deve essere desunta da elementi concreti e coerenti, considerando anche la materia e l’insieme degli elaborati esaminati.
- La scelta legislativa di mantenere, attraverso la sospensione o il differimento di nuove modalità normative, il sistema di valutazione fondato sul voto numerico rientra nella discrezionalità legislativa, salvo che emergano profili effettivi di manifesta irragionevolezza o incompatibilità con parametri costituzionali o unionali.
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