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Sentenza

Sentenza n. 707/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: con il ricorso introduttivo: - del provvedimento contenuto o presupposto alla nota 17 giugno 2025, prot. n. 32070 (trasmesso via P.E.C. in pari data), della R.A.S., Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, Servizio Tutela del Paesaggio per la Sardegna meridionale, con cui è stata archiviata l'istanza di annullamento (proposta ai sensi degli articoli 22 legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e 39 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) del permesso di costruire rilasciato alla G. Hosting s.r.l. con determinazione 21 ottobre 2020, n. 6390 del Dirigente del Servizio SUAPE del Comune di Cagliari e di tutti gli atti presupposti e consequenziali della procedura, con particolare riferimento alla Relazione tecnica firmata dallo stesso in data 17 giugno 2025, senza altri identificativi, ivi richiamata; con il ricorso incidentale proposto da G HOSTING S.r.l. in data 6 novembre 2025: - dell'art. 17 delle NTA del P.U.C. di Cagliari, nella parte in cui prevede che “nel caso di demolizione anche parziale di un edificio per la successiva ricostruzione è ammesso il recupero integrale della volumetria esistente se l'indice di edificabilità fondiario risulta inferiore o uguale al valore limite di 7 mc/mq. Nel caso in cui il volume esistente superi detto valore limite, la ricostruzione è consentita con un indice fondiario pari a 7 mc/mq…”.

Giustizia amministrativa202500899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Archiviazione dell’istanza di annullamento straordinario del permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata per interventi di demolizione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento volumetrico, frazionamento e mutamento di destinazione d’uso

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di un appartamento sito in posizione prossima e con vista sul mare, ha impugnato la nota regionale che aveva archiviato la sua istanza di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune alla società controinteressata. L’istanza riproponeva sostanzialmente le censure già dedotte in un precedente ricorso, dichiarato irricevibile per tardività e poi confermato dal Consiglio di Stato: asserita applicazione ratione temporis non corretta della disciplina regionale sul Piano Casa; violazione della disciplina del regolamento edilizio comunale sulla definizione dei volumi; superamento dei limiti volumetrici; violazione degli artt. 30, comma 3, e 36, comma 8, della l.r. n. 8/2015, anche in relazione alla stipulazione di un contratto di rent to buy sull’immobile. Il ricorrente sosteneva inoltre che la Regione avrebbe dovuto esercitare il potere di annullamento straordinario previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 22 l.r. n. 23/1985. La società controinteressata ha proposto ricorso incidentale contro l’art. 17 delle NTA del PUC di Cagliari, nella parte relativa al recupero della volumetria in caso di demolizione e ricostruzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso principale inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere. Il potere regionale previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 380/2001 è configurato come potere straordinario di autotutela, attribuito alla Regione per la tutela di interessi pubblici significativi, e non come strumento posto a disposizione del privato per perseguire un interesse personale. La norma attribuisce alla Regione una facoltà discrezionale, non un obbligo, e impone che l’eventuale annullamento sia sorretto dall’individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale, prevalente sull’affidamento del beneficiario del titolo. L’interesse del proprietario alla conservazione della veduta panoramica, pur potendo rilevare attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione del titolo edilizio nei termini decadenziali, non è preso in considerazione dalla norma attributiva del potere regionale e costituisce quindi un interesse di mero fatto rispetto al mancato esercizio di tale potere. Il ricorrente non disponeva pertanto della necessaria posizione soggettiva qualificata per impugnare l’archiviazione dell’istanza regionale. Il TAR ha comunque ritenuto il ricorso infondato anche nel merito, rilevando che il ricorrente aveva dedotto soltanto i vizi di legittimità del permesso di costruire, senza indicare un interesse pubblico distinto dal proprio interesse personale e dotato di consistenza tale da giustificare l’annullamento straordinario, né la sua prevalenza sull’affidamento della società beneficiaria. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della definizione del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 380/2001

    Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.

    La disposizione attribuisce alla Regione un potere straordinario e discrezionale di autotutela, esercitabile non solo in presenza di un vizio di legittimità del titolo comunale, ma anche quando sussista un interesse pubblico concreto, attuale e significativo, prevalente sull’affidamento del beneficiario. Il privato portatore di un interesse meramente personale alla rimozione del titolo non è legittimato a impugnare il mancato esercizio del potere.

  • art. 22 l.r. Sardegna 23/1985

    La disposizione regionale, riproducendo la disciplina dell’art. 39 d.P.R. n. 380/2001, non attribuisce al privato una posizione di interesse legittimo all’esercizio del potere regionale, che resta funzionale alla tutela di interessi pubblici significativi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere regionale di annullamento straordinario è ricondotto dalla giurisprudenza richiamata dal TAR alla logica generale dell’annullamento d’ufficio: occorrono una concreta ragione di interesse pubblico, la sua attualità e il bilanciamento con l’affidamento dei destinatari.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’esercizio del potere di annullamento straordinario richiede una motivazione puntuale sulle ragioni di interesse pubblico e sulla loro prevalenza rispetto agli interessi consolidati del beneficiario del titolo.

  • art. 30, comma 3, l.r. Sardegna 8/2015

    La norma era stata invocata dal ricorrente con riguardo all’applicazione della disciplina regionale sul Piano Casa, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito in ragione dell’inammissibilità del ricorso e, comunque, della mancata deduzione di un interesse pubblico idoneo a fondare l’annullamento straordinario.

  • art. 36, comma 8, l.r. Sardegna 8/2015

    La norma era stata invocata in relazione al frazionamento dell’unità immobiliare e alla compatibilità dell’intervento con il Piano Casa; il TAR non ne ha esaminato autonomamente la fondatezza.

  • art. 17 NTA del PUC di Cagliari

    Nel caso di demolizione anche parziale di un edificio per la successiva ricostruzione è ammesso il recupero integrale della volumetria esistente se l’indice di edificabilità fondiario risulta inferiore o uguale al valore limite di 7 mc/mq. Nel caso in cui il volume esistente superi detto valore limite, la ricostruzione è consentita con un indice fondiario pari a 7 mc/mq.

    La disposizione è stata impugnata in via incidentale dalla società controinteressata, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell’interesse ad agire, distinto dalla legittimazione a ricorrere, nell’ambito delle condizioni dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il potere regionale di annullamento dei titoli edilizi comunali previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 380/2001 e dalla corrispondente disciplina regionale costituisce una forma straordinaria di autotutela funzionale alla tutela di interessi pubblici significativi, non uno strumento di tutela dell’interesse personale del privato alla rimozione del titolo edilizio altrui.
  • La mera illegittimità del titolo edilizio comunale non è sufficiente a giustificare l’annullamento straordinario regionale: occorre anche un interesse pubblico concreto, attuale e di rango significativo, da comparare con gli interessi secondari e con l’affidamento consolidato del beneficiario del titolo.
  • Il privato che intenda contestare un titolo edilizio lesivo della propria posizione deve utilizzare gli ordinari strumenti di impugnazione nei termini decadenziali; l’interesse personale alla rimozione del titolo, se non qualificato dalla norma attributiva del potere regionale, costituisce interesse di mero fatto e non legittima l’impugnazione del mancato esercizio dell’autotutela regionale.
  • La legittimazione a ricorrere richiede una situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma e distinta dalla mera utilità personale perseguita dal ricorrente; tale condizione deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione.
  • L’istanza di annullamento straordinario non può essere utilizzata per eludere la tardività dell’impugnazione originaria del titolo edilizio, mediante la mera riproposizione dei vizi di legittimità già dedotti o deducibili nel giudizio ordinario contro il titolo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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