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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26440/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un ordine di demolizione emesso in sede edilizia e divenuto irrevocabile con sentenza di condanna. La destinataria dell'ordine, proprietaria del manufatto, ha chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione, sostenendo che l'opera oggetto del provvedimento non sarebbe stata sufficientemente identificata e che vi sarebbe sovrapposizione con altri ordini di demolizione riferiti ad altri procedimenti riguardanti il medesimo immobile o sue diverse fasi costruttive. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare l'identità del manufatto e attendere l'esito di un diverso giudizio di rinvio pendente su un altro ordine di demolizione, per evitare decisioni incompatibili e per valutare l'eventuale riparto dei costi di abbattimento tra più soggetti coinvolti. Avverso l'ordinanza di rigetto, la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 d.P.R. 380/2001, lamentando l'omessa verifica dell'identità del bene e la conseguente illegittimità del diniego di sospensione. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo congrua la motivazione del provvedimento impugnato e autonoma la vicenda rispetto a quella pendente in rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile è titolo autosufficiente e non è inciso dall'eventuale sorte di altri ordini di demolizione emessi in diversi procedimenti, anche se riferiti allo stesso immobile o a sue successive fasi realizzative. Nel caso concreto, gli atti descrivevano con sufficiente precisione le opere oggetto della contestazione nei due distinti procedimenti edilizi, entrambe riferite al medesimo immobile abusivo poi ultimato nel tempo. La Corte ha quindi escluso che vi fosse un problema di indeterminatezza dell'ordine o di contrasto tra provvedimenti esecutivi. Ha inoltre ribadito che l'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di aggiunte, modifiche e superfetazioni successive, poiché tende alla restitutio in integrum dello stato dei luoghi. È stata reputata irrilevante sia la pendenza del giudizio di rinvio relativo a un diverso ordine di demolizione, sia il trasferimento della proprietà del bene a favore della ricorrente, trattandosi di misura reale che segue il bene. Infine, la richiesta di sospensione è stata ritenuta manifestamente infondata perché non era stato prospettato alcun concreto e imminente provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con la demolizione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è misura che opera sull'edificio nel suo complesso e si estende alle aggiunte, modifiche e superfetazioni successive, avendo natura di restitutio in integrum dello stato dei luoghi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In materia di abusi edilizi, l'ordine di demolizione contenuto in una sentenza irrevocabile costituisce titolo autonomo e autosufficiente: la sua esecuzione non è condizionata dall'esito di altri ordini di demolizione emessi in procedimenti diversi, anche se riferiti al medesimo immobile.
  • Ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, ciò che rileva è l'identificazione del manufatto abusivo nel suo complesso; non è necessario frammentare artificialmente l'intervento quando le opere successive costituiscono completamento, integrazione o trasformazione dell'edificio originario.
  • L'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 ha natura reale e segue il bene: resta operante anche se l'immobile è trasferito a terzi o se il destinatario non coincide con l'autore materiale dell'abuso.
  • La sospensione dell'ordine di demolizione è ammissibile solo quando sia concretamente prevedibile, in tempi brevi, l'adozione di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile con la demolizione; la mera allegazione di una possibile futura controversia non è sufficiente.
  • L'eventuale riparto interno dei costi della demolizione tra più soggetti che abbiano concorso nell'abuso non incide sulla legittimità o sull'eseguibilità dell'ordine, essendo questione eventualmente azionabile in regresso tra i coobbligati.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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