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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29076/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli del 20/02/2023, che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero contro l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la mozione cautelare. I delitti contestati all'indagato erano, in concorso, tentata rapina, detenzione e porto illecito di arma clandestina e ricettazione dell'arma. Il difensore ha dedotto, tra l'altro, che la gravità indiziaria sarebbe fondamentalmente basata su conversazioni intercettate in carcere (20 e 26/10/2022) il cui contenuto è equivoco e in gran parte incomprensibile, e ha censurato la valutazione del Tribunale per il riesame come superficiale e pregiudizialmente orientata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso (avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame) fondato per ragioni di diritto, rilevando d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero. La Corte ha motivato che l'appello del PM era "ellittico" perché non aveva argomentato in modo specifico sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (necessarie a sostenere la misura) né aveva rappresentato elementi idonei a comprovare la persistenza dell'interesse alla decisione. Poiché il Tribunale territoriale non aveva rilevato tale inammissibilità, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b e c cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b e c cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come titolo di censura in cassazione: tali lettere disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione e falsa applicazione della legge penale e inosservanza della norma processuale; il difensore lamentava errore di valutazione sulla gravità indiziaria e sulla considerazione delle intercettazioni.

  • artt. 591, comma 4 e 609 cod. proc. pen.

    artt. 591, comma 4 e 609 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte per rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione del Pubblico ministero: consentono alla Corte di esaminare questioni di ammissibilità e di affrontare d'ufficio vizi procedurali che impediscono l'ulteriore cognizione del merito.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la nozione della "doppia presunzione" prevista da questa norma in tema di misure cautelari (presunzioni relative su alcuni presupposti e presunzione assoluta sul quomodo cautelare) per spiegare che, fuori da tali presunzioni, il Pubblico ministero deve comunque esporre e dimostrare esplicitamente le esigenze cautelari attuali e gli elementi che le fondano.

Massime di principio

  • Se il Pubblico ministero impugna un'ordinanza che ha escluso le esigenze cautelari, l'appello deve esplicitare e documentare la persistenza e l'attualità di tali esigenze; argomentazioni generiche o la sola richiesta di una "risposta" giurisdizionale sono insufficienti.
  • Il giudice d'appello e la Corte di cassazione possono rilevare d'ufficio l'inammissibilità di un'impugnazione quando essa risulti 'ellittica' e priva degli elementi essenziali richiesti per sostenere la misura cautelare.
  • In assenza di una specifica e motivata rappresentazione delle esigenze cautelari nell'impugnazione del PM, l'atto può essere dichiarato inammissibile e l'ordinanza impugnata annullata senza un esame del merito delle posizioni indiziarie.
  • La difesa può ottenere tutela anche sollevando questioni di inammissibilità procedurale dell'impugnazione del PM; ciò può condurre all'annullamento dell'atto impugnato senza rinvio.
  • Sebbene l'ambiguità di intercettazioni o di altri elementi probatori possa costituire argomento a favore dell'imputato, in questo caso la Corte si è pronunciata solo su profili di ammissibilità procedurale e non sul merito probatorio.

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