Sentenza n. 2976/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1) del giudizio di NON idoneità del ricorrente per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 06/E3 - “Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale” (bandito con D.D. N. 1796 del 27/10/2023), pubblicato sul sito del Ministero in data-OMISSIS- per il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 8, comma 9, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95. 2) del verbale di Commissione n.-OMISSIS- di valutazione del ricorrente; - dell'elenco degli idonei e inidonei - del provvedimento di approvazione degli atti nonchè del giudizio definitivo del ricorrente, anch'essi tutti pubblicati sul sito del Ministero in data-OMISSIS-, con i quali il dott. -OMISSIS- è stato giudicato NON idoneo per l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore 06/E3. 3) del provvedimento del MIUR-CINECA, comunicato con e-mail del 2 dicembre 2025, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente del 08/11/2025, di partecipazione all'ASN alle funzioni di 1 fascia per il Settore Concorsuale 06/E3. 4) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso, ove occorra e per quanto di utilità, dei giudizi individuali dei commissari, la scheda di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal ricorrente (ove esistente) ed i relativi verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si dichiara la non idoneità del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia, quinto quadrimestre, settore concorsuale 06/E3, e rigetto della domanda di partecipazione all'ASN per professore di prima fascia, sesto quadrimestre, nel medesimo settore
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva già presentato una domanda di ASN per la seconda fascia, secondo quadrimestre, conclusasi con un giudizio di non idoneità poi annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato, che aveva ordinato la rinnovazione della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione. In sede di riedizione del potere, il ricorrente era stato dichiarato idoneo con provvedimento pubblicato il 12 settembre 2025. Nelle more del riesame, egli aveva presentato, in via cautelativa, una distinta domanda per il quinto quadrimestre della seconda fascia, dalla quale era scaturito il nuovo giudizio di non idoneità impugnato. Successivamente, l'Amministrazione aveva rigettato la domanda dell'8 novembre 2025 per l'ASN alla prima fascia, sesto quadrimestre, ritenendo applicabile la preclusione prevista dall'art. 16, comma 3, lett. m), l. n. 240/2010, sul presupposto che il candidato non avesse conseguito l'abilitazione. Il ricorrente ha dedotto, quanto al giudizio di non idoneità, violazione del giudicato, del legittimo affidamento, dei principi di buon andamento, razionalità ed efficienza, carenza di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei criteri normativi e della lex specialis relativi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Ha inoltre contestato il rigetto della domanda per la prima fascia per erroneità del presupposto e illegittimità derivata. In particolare, ha sostenuto che, dopo il conseguimento dell'abilitazione nella procedura precedente, la domanda cautelativa successiva avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile e non poteva condurre a un nuovo giudizio negativo; ha altresì rilevato che le valutazioni negative riproducevano sostanzialmente quelle già annullate e non esponevano adeguatamente le ragioni per cui gli elementi critici prevalessero su quelli positivi.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il rigetto della domanda per la prima fascia perché fondato sull'erroneo presupposto del mancato conseguimento dell'abilitazione di seconda fascia, mentre il ricorrente l'aveva conseguita il 12 settembre 2025 in esecuzione della precedente sentenza del TAR, con validità dal 1° settembre 2025 al 12 settembre 2037. Il successivo giudizio di non idoneità, adottato da una diversa commissione nell'ambito della domanda cautelativa per il quinto quadrimestre, non poteva abrogare né eliminare l'efficacia del precedente giudizio di idoneità, trattandosi di provvedimenti autonomi e non essendo intervenuto alcun atto di autotutela sul titolo già conseguito. La domanda successiva, pur astrattamente presentata in un momento ammissibile sotto il profilo temporale, avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile una volta conseguita l'abilitazione nella precedente procedura, perché non residuava uno spazio decisionale per una nuova valutazione dello stesso candidato e settore; la duplicazione delle attività ha prodotto due esiti incompatibili, senza coordinamento amministrativo e senza verifica dell'intervenuta conclusione della precedente procedura. Il giudizio di non idoneità è stato inoltre ritenuto illegittimo per difetto di motivazione. Le valutazioni individuali evidenziavano elementi positivi relativi a originalità, rigore metodologico, innovatività e rilevanza di alcune pubblicazioni, ma non spiegavano adeguatamente perché gli elementi negativi prevalessero nell'economia complessiva del giudizio. Mancava, in particolare, l'esplicitazione delle ragioni per cui alcune criticità relative a originalità e innovatività avessero determinato una valutazione complessiva non elevata, nonostante altre pubblicazioni fossero state ritenute adeguate. Dopo il precedente annullamento per carenza motivazionale, la nuova valutazione avrebbe dovuto contenere una motivazione più approfondita e puntuale. Sono stati annullati tutti i provvedimenti impugnati ed è stato ordinato all'Amministrazione di riesaminare la domanda per la prima fascia, tenendo conto dell'avvenuto conseguimento dell'abilitazione nella procedura precedente, ferma ogni ulteriore valutazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti e verifica della completezza dell'istruttoria e dell'integrità del contraddittorio.
art. 74 c.p.a.
riportandosi al riguardo, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alle motivazioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 9173/2025
È stato utilizzato il rinvio alle motivazioni di una precedente sentenza dello stesso Tribunale, avente ad oggetto il precedente giudizio di non idoneità e le analoghe carenze motivazionali.
art. 21-septies l. 241/1990
nullità per impossibilità e/o inesistenza dell’oggetto e/o per violazione del giudicato amministrativo
La nullità è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione ha definito la controversia principalmente sulla base dell'erroneità del presupposto, della duplicazione procedimentale, dell'irrazionalità dell'azione amministrativa e del difetto di motivazione.
art. 3 l. 241/1990
Il giudizio di non idoneità è stato ritenuto carente perché non esplicitava le ragioni del peso prevalente attribuito agli elementi negativi rispetto a quelli positivi nella valutazione complessiva delle pubblicazioni.
art. 16, comma 3, lett. m), l. 240/2010
la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa
La disposizione è stata letta secondo una ratio di razionalità, efficienza ed economicità: una domanda ulteriore, anche se ammissibile al momento della presentazione, diviene improcedibile quando il candidato consegua l'abilitazione nella precedente procedura relativa al medesimo settore, poiché non è ammissibile duplicare la valutazione senza previamente rimuovere il titolo già conseguito.
art. 3 d.P.R. 95/2016
Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa
La disciplina dei termini e delle preclusioni impedisce, secondo il TAR, la duplicazione di procedimenti valutativi quando sia già intervenuto il conseguimento dell'abilitazione nella procedura precedente.
art. 16 l. 240/2010
La norma costituisce la base legislativa della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e dei relativi criteri procedurali.
artt. 3, 4, 5, 6 e allegato B d.m. 120/2016
Le disposizioni sono state invocate con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, ma la decisione ha fondato l'annullamento soprattutto sull'inadeguatezza della motivazione e sulla duplicazione della valutazione.
art. 8 d.P.R. 95/2016
La disposizione è stata richiamata quale disciplina della procedura di abilitazione scientifica nazionale e della pubblicazione del giudizio.
Massime di principio
- Quando un candidato consegue l'abilitazione scientifica nazionale in una procedura relativa a un determinato settore concorsuale, una domanda ulteriore presentata per il medesimo settore e per la medesima fascia, anche se inizialmente ammissibile sotto il profilo temporale, deve essere dichiarata improcedibile una volta intervenuto il conseguimento dell'abilitazione, perché non residua uno spazio utile per una nuova valutazione e deve evitarsi la duplicazione di attività amministrative prive di effetto utile.
- Un successivo giudizio negativo non può eliminare né abrogare di fatto un precedente giudizio positivo di abilitazione adottato in esecuzione di un giudicato, se il precedente titolo non è stato previamente rimosso mediante un legittimo provvedimento di autotutela.
- L'Amministrazione, nella gestione di procedimenti paralleli riguardanti il medesimo candidato e settore concorsuale, deve assicurare il coordinamento delle proprie attività e verificare l'esistenza di precedenti provvedimenti conclusivi; l'omessa verifica, con conseguente adozione di decisioni finali incompatibili, viola i canoni di buon andamento, razionalità ed efficienza dell'azione amministrativa.
- Il giudizio negativo sulle pubblicazioni scientifiche non è adeguatamente motivato quando riconosca elementi positivi in termini di originalità, rigore metodologico, innovatività o rilevanza, ma non spieghi perché gli elementi negativi prevalgano nella valutazione complessiva né perché le criticità relative ad alcune pubblicazioni conducano a un giudizio complessivo non elevato nonostante altre pubblicazioni siano state ritenute adeguate.
- Quando una precedente valutazione dello stesso candidato sia stata annullata per carenza motivazionale, la riedizione del potere valutativo deve contenere un livello di motivazione più intenso e analitico, idoneo a chiarire le ragioni del nuovo esito e a superare puntualmente i vizi già accertati.
- Il provvedimento che rigetta una domanda di partecipazione a una successiva procedura di abilitazione è illegittimo se fondato sul mancato conseguimento dell'abilitazione quando, al momento della decisione, il candidato aveva già ottenuto tale abilitazione in esecuzione di un precedente giudicato.
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