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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. - dell’inerzia serbata dal -OMISSIS-sull’istanza del 28 febbraio 2026 con cui l’Ente è stato sollecitato all’esercizio del potere di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 con riferimento agli abusi edilizi accertati nelle proprietà dei controinteressati; - dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza e di esercitare il potere demolitorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; - della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.; e conseguentemente per l’emissione dell’ordine al -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, di esercitare il potere demolitorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; nonché per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. 2 di data 1 aprile 2026 a firma del Sindaco e Responsabile Area ing. Thomas Algeri, avente ad oggetto: “ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27, 34 e 44 d.p.r. 380/2001 – opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio insistenti tra i mappali n. 1655 e n. 3691 – 3694 al foglio 2 del catasto terreni”; - dell’ordinanza n. 3 di data 1 aprile 2026 a firma del Sindaco e Responsabile Area ing. Thomas Algeri, avente ad oggetto: “ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27, 34 e 44 d.p.r. 380/2001 – opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio insistenti tra i mappali n. 1588 e n. 3688 – 3691 al foglio 2 del catasto terreni”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relative a muri di contenimento e recinzioni realizzati in parziale difformità dai titoli edilizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietarie confinanti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto, in via principale, domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’inerzia del Comune rispetto all’istanza del 28 febbraio 2026, volta a ottenere l’esercizio del potere demolitorio ex art. 31 d.P.R. 380/2001 nei confronti di abusi edilizi realizzati dai controinteressati. Hanno inoltre impugnato le ordinanze comunali n. 2 e n. 3 del 1° aprile 2026, contestando la qualificazione delle opere come interventi in parziale difformità dal titolo edilizio, soggetti all’art. 34 d.P.R. 380/2001, anziché come abusi riconducibili all’art. 31 o, in subordine, alle variazioni essenziali di cui all’art. 32, comma 1, lettere c) e d), del medesimo decreto. Le ricorrenti hanno dedotto travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dei doveri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, lamentando anche l’illegittimo frazionamento degli abusi relativi al muro di contenimento, alla recinzione, al terrapieno e agli altri manufatti. Hanno inoltre dedotto l’omessa verifica della presenza di vincoli idrogeologici, forestali e paesaggistici, anche in relazione alla classificazione dell’area come boscata e all’art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 42/2004, nonché l’omesso esercizio dei poteri sanzionatori paesaggistici. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della domanda sul silenzio, avendo concluso il procedimento con l’adozione delle ordinanze, l’incompatibilità tra rito sul silenzio e domanda di annullamento, l’insussistenza di un obbligo di provvedere su un’istanza di autotutela e l’assenza di pregiudizio per le ricorrenti; ha inoltre contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa ai soli fini cautelari, rilevando che la domanda di annullamento richiede la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per una misura cautelare sospensiva e propulsiva. In particolare, ha evidenziato che il muro di contenimento, di considerevoli proporzioni e posto al confine tra fondi situati a livelli differenti, presenta criticità strutturali, fessurazioni, possibili fenomeni di ribaltamento, problemi di regimazione delle acque e una funzione rilevante per la stabilità del versante. La demolizione, soprattutto se integrale, non può essere disposta o eseguita senza valutare se possa produrre danni maggiori rispetto a quelli derivanti dall’abuso, incidere su opere fisicamente contigue o compromettere la sicurezza delle proprietà confinanti e del versante. Il Comune non ha svolto un’istruttoria sufficiente sulle conseguenze della demolizione, limitandosi a prescrivere ai destinatari una verifica strutturale preliminare, prescrizione ritenuta inadeguata in una situazione di elevata conflittualità e di necessaria collaborazione tra le parti. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di verificare preliminarmente l’eventuale sussistenza di un vincolo paesaggistico; accertare, in modo puntuale e per le varie porzioni del muro, l’altezza effettiva e la sopraelevazione rispetto ai titoli edilizi del 1982 e del 2008; valutare in contraddittorio le conseguenze sulla stabilità e sicurezza di tutte le proprietà in caso di demolizione totale o parziale; predisporre una relazione tecnica sulle modalità operative idonee a evitare pregiudizi e individuare le misure di messa in sicurezza, comprese quelle necessarie a prevenire dilavamento e tracimazione di fango. Ha sospeso l’efficacia delle ordinanze impugnate e imposto il deposito della relazione comunale entro il 15 ottobre 2026, prescrivendo alle ricorrenti leale collaborazione e l’accesso dei tecnici, previo preavviso di almeno due giorni lavorativi. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano, rispettivamente, l’azione avverso il silenzio e il relativo rito; il TAR ha rilevato che, quanto alla domanda di annullamento, si pone l’esigenza di convertire il rito da silenzio a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base della tutela cautelare, che nel caso concreto è stata concessa con effetti sia sospensivi sia propulsivi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È la disciplina sanzionatoria invocata dalle ricorrenti per gli abusi ritenuti sostanziali e applicata dal Comune all’opera oggetto dell’ordinanza n. 4, non impugnata.

  • art. 32, comma 1, lettere c) e d), d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dalle ricorrenti quale disciplina, in subordine, delle variazioni essenziali.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    È stata applicata dal Comune alle opere oggetto delle ordinanze impugnate, qualificate come realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nelle ordinanze comunali impugnate insieme agli artt. 27 e 34 d.P.R. 380/2001.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nelle ordinanze comunali impugnate quale base normativa dell’attività di vigilanza edilizia.

  • art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 42/2004

    È stato invocato dalle ricorrenti con riferimento all’eventuale vincolo paesaggistico derivante dalla natura boscata delle aree.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato dalle ricorrenti quanto ai poteri sanzionatori in materia paesaggistica, la cui attivazione presupponeva la verifica dell’esistenza del vincolo.

  • art. 80 l.r. Lombardia 12/2005

    È stato richiamato dalle ricorrenti in relazione alle competenze comunali o delle unioni di comuni in materia paesaggistica.

Massime di principio

  • L’esecuzione della demolizione di un abuso edilizio deve essere preceduta da un’istruttoria concreta sulle conseguenze dell’intervento, soprattutto quando il manufatto svolga una funzione di contenimento o di stabilizzazione del terreno e sia fisicamente contiguo a proprietà di terzi.
  • In applicazione del principio di proporzionalità, la rimozione dell’abuso non può provocare un danno maggiore di quello prodotto dall’abuso stesso né può estendersi a opere non correlate o non fisicamente contigue all’abuso.
  • Quando la demolizione può incidere sulla stabilità del versante o sulla sicurezza di più proprietà, l’amministrazione deve valutare comparativamente le conseguenze della demolizione totale e parziale e individuare, ove necessario, contestuali misure di messa in sicurezza.
  • La prescrizione rivolta ai soli destinatari dell’ordine di demolizione di effettuare una verifica strutturale può essere insufficiente quando l’attuazione dell’intervento richieda l’accesso o la collaborazione di proprietari confinanti e sussista un’elevata conflittualità tra le parti.
  • Prima di determinare concretamente l’intervento sanzionatorio edilizio, l’amministrazione deve verificare l’eventuale sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico, ove la classificazione urbanistica o la natura boscata del sito renda non chiara la presenza di un vincolo formale.
  • L’altezza e la consistenza della difformità di un muro devono essere accertate puntualmente nelle diverse porzioni del manufatto, distinguendo la sopraelevazione rispetto al titolo edilizio da elementi che non rientrano nell’altezza rilevante, quali cordoli di fondazione interrati e recinzioni soprastanti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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