L.R. Piemonte 39/2004
"Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese inserisce l’Ente Ordine Mauriziano nell’ordinamento sanitario regionale, costituendolo in Azienda sanitaria ospedaliera. Disciplina il subentro nei rapporti di lavoro, la gestione transitoria con commissario, il trasferimento di alcuni presidi e beni, e l’assegnazione di fondi e oneri pregressi. L’efficacia è subordinata alla conversione del d.l. 277/2004.
Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Costituzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
La legge disciplina, per la Regione Piemonte, l’inserimento dell’Ente ospedaliero “Ordine Mauriziano di Torino” nell’ordinamento sanitario regionale, in attuazione del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277. Il provvedimento definisce la trasformazione in azienda sanitaria ospedaliera, il regime transitorio, il trasferimento di presidi e personale e alcuni aspetti patrimoniali e finanziari.
Costituzione e natura dell’ASO
L’Ente ospedaliero “Ordine Mauriziano di Torino” è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L’atto di costituzione avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quadro della disciplina sanitaria regionale e statale richiamata dalla legge.
Regime transitorio dell’attività sanitaria e dell’organizzazione
Fino all’adozione dell’atto di organizzazione aziendale previsto dalla disciplina sanitaria, continuano a essere svolte le attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero già esercitate in forza delle convenzioni esistenti alla data della legge. L’atto di organizzazione aziendale deve comunque rispettare le peculiarità storico-sociali dell’ente.
Personale e rapporti pendenti
Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi interessati prosegue senza soluzione di continuità con la nuova Azienda sanitaria ospedaliera. La Fondazione Ordine Mauriziano resta tenuta, con oneri a proprio carico, alla chiusura delle competenze maturate fino alla data di costituzione dell’ASO. Per gli aspetti economici e patrimoniali anteriori alla costituzione, la disciplina richiama la permanenza in capo alla Fondazione degli oneri e delle controversie relative ai rapporti attivi e passivi di natura contrattuale, finanziaria e patrimoniale.
Commissario straordinario e avvio a regime
Dalla data di costituzione dell’ASO la Giunta regionale nomina un Commissario, incaricato della gestione dell’azienda con tutti i poteri del Direttore generale, salvo eventuali limitazioni indicate nell’atto di nomina o in successivi provvedimenti regionali. Il Commissario resta in carica fino al completamento delle attività necessarie all’avvio a regime della nuova azienda e comunque fino alla nomina del Direttore generale, da effettuarsi entro 12 mesi dalla nomina del Commissario, salvo proroga motivata. Sono previsti due vice Commissari, uno per la componente sanitaria e uno per quella amministrativa, nominati dal Commissario secondo i criteri propri dei direttori sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie regionali. Essi cessano con il raggiungimento delle finalità transitorie e comunque alla nomina del Direttore generale. Per Commissario e vice Commissari si applica la disciplina del d.lgs. 502/1992 richiamata dalla legge ed è previsto il relativo trattamento economico.
Presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza
Per i presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, la legge prevede l’integrazione delle funzioni nell’organizzazione delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, secondo le indicazioni di programmazione regionale. Il personale in servizio presso tali presidi prosegue il rapporto di lavoro con le ASL competenti senza soluzione di continuità; la Fondazione provvede alla chiusura delle competenze fino al trasferimento definitivo. Dalla data dei provvedimenti di acquisizione dei beni, le ASL assumono a proprio carico gli oneri di gestione. I rapporti economici e le controversie relative ai periodi antecedenti restano a carico della Fondazione.
Assegnazioni in conto capitale e completamento interventi
Le assegnazioni di fondi in conto capitale già utilizzate per interventi programmati o in corso di esecuzione conservano la destinazione originaria. Con deliberazione della Giunta regionale tali fondi sono attribuiti alle aziende sanitarie regionali che acquisiscono i presidi interessati, le quali completano gli interventi e apportano gli aggiornamenti e le modifiche necessarie.
Informazione al Consiglio regionale
Entro un anno dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale una relazione sul livello di attuazione della legge, sugli interventi organizzativi adottati e sulle prestazioni sanitarie erogate dai presidi interessati.
Applicazione della disciplina sui beni sanitari
Ai beni disciplinati dalla legge si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
Modifiche alla disciplina regionale delle aziende ospedaliere
L’allegato B della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 è sostituito, includendo tra le aziende ospedaliere regionali l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino con i presidi Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, oltre alle altre aziende ospedaliere piemontesi elencate nel nuovo allegato.
Entrata in vigore e subordinazione
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore in via subordinata alla conversione in legge del decreto-legge n. 277/2004, in coerenza con le previsioni di tale decreto.
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