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Legge

L.R. Piemonte 34/2004

"Interventi per lo sviluppo delle attività produttive".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 34/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte gli interventi regionali per sviluppare e qualificare le attività produttive, con strumenti per imprese, ricerca, internazionalizzazione, infrastrutture e credito. Prevede programmazione pluriennale, controlli, sanzioni, clausola valutativa e una disciplina finanziaria riferita soprattutto agli esercizi 2004-2006 e a fondi poi confluiti in strumenti unici.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività produttive

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività produttive

La legge definisce il quadro degli interventi della Regione Piemonte per rafforzare il sistema produttivo, la competitività e l’occupazione, in coerenza con la normativa europea e con i principi costituzionali di riparto delle competenze. La disciplina è orientata allo sviluppo sostenibile, al risparmio energetico e alla qualificazione degli strumenti di politica industriale regionale.

Finalità e obiettivi

Il provvedimento persegue una politica organica di sostegno alle attività produttive, indicando come obiettivi principali:

  • internazionalizzazione delle imprese;
  • innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e gestionale;
  • ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
  • società dell’informazione;
  • crescita dimensionale e reti di imprese;
  • accesso al credito e qualificazione finanziaria;
  • certificazione aziendale e responsabilità sociale e ambientale;
  • nascita di nuove imprese e sviluppo della base produttiva;
  • ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle attività;
  • sicurezza del lavoro, tutela ambientale e risparmio energetico;
  • corretta localizzazione degli insediamenti produttivi;
  • infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
  • ripresa delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
  • semplificazione e razionalizzazione della politica industriale;
  • promozione della cultura d’impresa anche tramite modelli museali e archivistici.

Strumenti e tipologie di intervento

Per raggiungere tali obiettivi la Regione può utilizzare un insieme articolato di strumenti, tra cui:

  • aiuti alle imprese;
  • servizi alle imprese;
  • ingegneria finanziaria;
  • infrastrutture per il sistema produttivo;
  • distretti industriali, filiere e poli di specializzazione;
  • creazione d’impresa;
  • progetti strategici;
  • strutture e servizi per internazionalizzazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
  • aiuti per la ripresa post-calamità;
  • programmazione negoziata.

Le forme di intervento comprendono contributi in conto capitale e in conto interessi, finanziamenti agevolati tramite fondo rotativo, agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali, garanzie, fondi per la capitalizzazione delle imprese, finanziamento di progetti, partecipazione a strutture pubbliche, private o miste e ogni altra forma individuata dalla Giunta regionale.

Beneficiari

Possono essere destinatari degli interventi:

  • imprese singole o associate;
  • strutture di servizio alle imprese;
  • investitori istituzionali e finanziarie di sviluppo;
  • consorzi e cooperative fidi;
  • enti e organismi promossi o partecipati dalla Regione o dagli enti locali;
  • enti locali e altri enti pubblici;
  • società consortili a maggioranza pubblica e società di intervento a controllo pubblico;
  • parchi scientifici e tecnologici e incubatori d’impresa;
  • università, politecnico, enti e centri di ricerca pubblici e privati;
  • soggetti che intendono avviare nuove attività imprenditoriali;
  • forme associative e consortili tra i soggetti indicati.

La nozione di micro, piccola e media impresa è rinviata ai requisiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale.

Programmazione degli interventi

La Giunta regionale adotta un programma pluriennale d’intervento, nell’ambito delle risorse della legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale, del DPEF e degli altri strumenti di programmazione. Il programma:

  • individua gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento;
  • quantifica le risorse finanziarie;
  • riguarda tutti gli ambiti economico-produttivi interessati.

Prima dell’adozione, il programma è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive e al parere vincolante della Commissione consiliare competente, entrambi da rendere entro 30 giorni. Nei casi di particolare urgenza, il programma può essere sottoposto alla sola Commissione consiliare competente, sentite le associazioni imprenditoriali piemontesi maggiormente rappresentative. Il programma è aggiornato con le stesse procedure in caso di mutamento del quadro economico regionale.

Gestione e attuazione operativa

Gli strumenti possono essere gestiti con tre modalità:

  • gestione diretta;
  • gestione tramite enti strumentali;
  • gestione tramite soggetti terzi.

La Giunta regionale definisce i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti di accesso e le procedure attuative, salvo le competenze attribuite dallo Statuto al Consiglio. Gli atti sono, quando richiesto, notificati o comunicati alla Commissione europea secondo la disciplina comunitaria vigente. Nelle materie rientranti nell’articolo 117, terzo comma, Cost., l’esercizio delle funzioni avviene nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Adeguamenti urbanistici per i contratti d’insediamento

È prevista una procedura specifica per gli adeguamenti urbanistici connessi ai contratti d’insediamento. Il parere sulla fattibilità del contratto e sui requisiti finanziari dell’azienda proponente è trasmesso al Comune competente, che si pronuncia con deliberazione del Consiglio comunale. Se l’esito è favorevole, la conferenza di servizi esamina il piano progettuale, le opere e le infrastrutture indispensabili, nonché l’impegno a mantenere in Piemonte l’unità produttiva per almeno 10 anni, e si esprime sulla variante urbanistica necessaria. L’approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico generale è subordinata al provvedimento regionale di approvazione del contratto d’insediamento e del relativo piano progettuale, oltre che alla stipula del vincolo decennale di permanenza in Piemonte. Le amministrazioni competenti determinano inoltre eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni.

Assistenza tecnica, controlli e monitoraggio

Le strutture regionali competenti possono avvalersi di ausili esterni qualificati per:

  • studi;
  • assistenza e informazione ai beneficiari;
  • consulenze specialistiche;
  • installazione e funzionamento di sistemi informatizzati per gestione, sorveglianza e monitoraggio.

I controlli, le revoche e i monitoraggi degli aiuti e degli altri interventi sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, salvo la normativa specifica in materia di aiuti alle imprese. Per attività di studio, ricerca e monitoraggio la Regione utilizza la struttura regionale prevista dalla l.r. 44/2000 e altre strutture analoghe costituite in relazione agli obiettivi prioritari di programmazione.

Sanzioni

Per diverse violazioni e inadempienze è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un trentesimo a un terzo dell’importo dell’intervento indebitamente fruito. La sanzione riguarda, tra l’altro:

  • dichiarazioni mendaci o omessa comunicazione della perdita dei requisiti;
  • mancata esibizione di documentazione essenziale;
  • violazione del divieto di cumulo con altri benefici per il medesimo progetto o investimento;
  • alienazione o cessione indebita dei beni agevolati prima del termine;
  • violazione del vincolo di destinazione e d’uso;
  • trasferimento fuori dal territorio regionale di beni o dell’attività produttiva agevolata;
  • gravi inadempimenti su tempi, modalità di realizzazione, fruizione e gestione.

In caso di reiterazione dell’illecito, la sanzione è elevata e può arrivare da un decimo alla metà dell’importo indebitamente fruito.

Informazione ai potenziali beneficiari

La Giunta regionale promuove l’informazione sui benefici e sulle modalità di accesso, sia tramite le proprie strutture sia in cooperazione con gli enti locali e con gli sportelli unici comunali per le attività produttive.

Clausola valutativa e rendicontazione

La legge prevede una forte attività di rendicontazione verso il Consiglio regionale. Ogni anno la Giunta presenta una relazione sui singoli strumenti attivati, indicando:

  • risorse assegnate e tasso di utilizzo;
  • modalità organizzative e procedurali, costi e tempi;
  • tipologia e numero dei beneficiari e degli investimenti;
  • criticità emerse e aggiornamenti del programma pluriennale.

Decorso un anno dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento del programma pluriennale, la relazione documenta anche le ricadute sul sistema economico regionale, il contributo agli obiettivi della legge, gli effetti occupazionali e le valutazioni degli operatori sull’efficacia degli strumenti. Le relazioni sono rese pubbliche. I beneficiari pubblici e privati devono fornire le informazioni necessarie.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le risorse disponibili presso i beneficiari finali o i soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti da leggi abrogate o da DOCUP conclusi, affluiscono al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi unici per le politiche industriali. La Giunta può variare il bilancio con proprio atto amministrativo e, in deroga, può confermare a Finpiemonte S.p.A. l’assegnazione di risorse per strumenti analoghi a quelli previsti nei DOCUP conclusi.

La legge dispone l’abrogazione, dopo 12 mesi dalla sua entrata in vigore, di numerose precedenti leggi regionali in materia industriale e di sviluppo locale, fatti salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti in base alle norme abrogate.

Disciplina finanziaria

Per gli anni finanziari 2004, 2005 e 2006 la copertura è individuata nelle dotazioni iscritte in specifiche UPB del bilancio regionale. Le risorse sono integrate con fondi per investimenti, per settori industriali in crisi e per ricerca e sviluppo già previsti da precedenti leggi finanziarie. All’entrata in vigore della legge sono istituiti due fondi unici per le politiche industriali, uno di parte corrente e uno per gli investimenti, nei quali confluiscono le risorse non ancora impegnate dei fondi richiamati. Gli stanziamenti sono definiti annualmente con la legge finanziaria regionale e la Giunta preleva dai fondi unici le somme da collocare nei capitoli di bilancio competenti, nel rispetto della contabilità regionale e nazionale.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è stata pensata come quadro generale di politica industriale regionale e contiene riferimenti finanziari e programmatici fortemente legati al triennio 2004-2006 e ai DOCUP conclusi. La parte organizzativa e di principio descrive però una disciplina ancora strutturale degli interventi regionali, mentre le previsioni strettamente collegate a quei bilanci, fondi ed esercizi risultano storicamente riferite a quel periodo.

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