L.R. Piemonte 36/2004
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 36/2004 modifica la disciplina sugli sconti carburante nei comuni di confine: conferma la riduzione del prezzo alla pompa per i residenti nel Verbano Cusio Ossola e in altri comuni individuati dalla Giunta, con gestione informatizzata, deleghe a comuni e province, controlli e sanzioni. Prevede decorrenze differenziate e stanziamenti solo per gli esercizi 2004-2005.
Riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione nei territori di confine del Piemonte
Riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione nei territori di confine del Piemonte
La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina degli sconti carburante nei territori regionali di confine, sostituendo e aggiornando la legge regionale 23 aprile 2001, n. 9. Il sistema mira a ridurre il prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei residenti in determinati comuni piemontesi, con criteri collegati alla distanza dal confine svizzero e con gestione tramite identificativi e banche dati.
Finalità e ambito territoriale
La Regione Piemonte riconosce una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, assicurando un trattamento analogo anche ai comuni delle province limitrofe che si trovino a uguale distanza dal confine. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i contenuti tecnici dell’intervento e i comuni interessati.
Meccanismo dell’agevolazione
La riduzione è finanziata mediante una quota di compartecipazione dell’accisa sui carburanti per autotrazione ed è concessa nel rispetto del principio comunitario del de minimis. L’acquisto agevolato può avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione situati nei comuni individuati dalla Giunta regionale. Le somme corrispondenti agli sconti praticati alla pompa vengono riconosciute dalla Regione al sistema distributivo dei carburanti.
Modalità attuative e gestione operativa
La Giunta regionale definisce:
- i comuni interessati;
- le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in base a una distanza inversamente proporzionale dal confine nazionale con la Svizzera;
- limiti e criteri per concedere il beneficio;
- modalità organizzative e operative per la concessione degli sconti e per i rimborsi al sistema distributivo;
- l’organizzazione delle strutture regionali competenti.
La Giunta disciplina inoltre il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto, con utilizzo di identificativi collegati a banche dati. Gli identificativi sono tessere rilasciate ai beneficiari.
Deleghe a comuni e province
Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni. Alle province sono delegati l’aggiornamento della banca dati e i controlli sui consumi, con riferimento ai comuni individuati dalla Giunta regionale.
Monitoraggio e rilevazione dei prezzi
Per l’attuazione della legge, la Giunta regionale, tramite l’Osservatorio regionale della rete carburanti, rileva:
- i prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante;
- i consumi di carburante nei territori interessati.
L’applicazione della legge è sottoposta a monitoraggio e la Giunta presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare.
Sanzioni
Sono previste sanzioni per comportamenti fraudolenti o irregolarità:
- chi rende dichiarazioni mendaci per ottenere l’agevolazione subisce la revoca del vantaggio fiscale e, se lo sconto è già stato utilizzato, una sanzione amministrativa pari a quattro volte il valore dello sconto indebitamente ottenuto, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria;
- ai gestori degli impianti che falsificano, in tutto o in parte, i dati di erogazione nei modelli previsti si applica una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, modulata in base alla reiterazione o continuazione dell’illecito.
Le sanzioni sono irrogate e introitate dalle province competenti per territorio.
Decorrenza dell’agevolazione e condizioni di applicabilità
Le disposizioni attuative assicurano ai beneficiari residenti nei comuni che, all’entrata in vigore della legge, avevano già aderito all’anagrafe tributaria del Piemonte il riconoscimento dello sconto alla pompa dal 1° gennaio 2005. Lo sconto non si applica quando il prezzo praticato alla pompa non sia superiore a quello dello Stato confinante. La Giunta adegua l’entità dello sconto in base all’andamento dei prezzi in Svizzera.
Regime transitorio
Per i beneficiari residenti nei comuni che, all’entrata in vigore della legge, non avevano ancora aderito all’anagrafe tributaria del Piemonte, la decorrenza del beneficio è fissata con deliberazione della Giunta regionale.
Resta inoltre applicabile la precedente disciplina dell’articolo 3 della l.r. 9/2001 per i beneficiari che non possono usufruire dello sconto alla pompa per l’acquisto di carburanti.
Norma finanziaria
La legge autorizza spese limitate agli esercizi 2004 e 2005:
- per il 2004, una spesa complessiva di 509.000 euro, destinata alla gestione informatizzata dello sconto;
- per il 2005, una spesa complessiva di 4 milioni di euro, di cui 3 milioni per i rimborsi al sistema distributivo, 500.000 euro per la gestione informatizzata e 500.000 euro per la delega di funzioni alle province.
La copertura è assicurata, per il 2004, mediante riduzioni di specifiche UPB del bilancio regionale; per il 2005, mediante il maggior gettito della quota erariale dell’accisa sui carburanti derivante dall’aumento dei consumi conseguente alla riduzione del prezzo alla pompa.
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