L.R. Piemonte 40/2004
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina dei contributi per il funzionamento delle scuole materne autonome nel territorio regionale, ridefinendo riparti, procedure di convenzione e modalità di erogazione. Introduce anche un canale diretto se il comune non stipula la convenzione entro il 30 settembre e finanzia, per l’anno 2005, attività di formazione e aggiornamento del personale.
Contributi ai comuni per le scuole materne autonome e per la formazione del personale
Contributi regionali per le scuole materne autonome
La legge regionale disciplina i contributi annuali della Regione alle scuole materne autonome tramite i comuni convenzionati, oltre a prevedere una quota specifica per la formazione e l’aggiornamento del personale. La disciplina si applica nel territorio della Regione interessata e consolida le regole di riparto, erogazione e controllo dei contributi.
Ripartizione dei contributi
La Regione interviene annualmente con contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne che possiedono i requisiti previsti dalla normativa richiamata, attraverso i comuni che concorrono alle spese di gestione mediante convenzione.
La ripartizione dello stanziamento globale avviene secondo tre destinazioni:
- 75% per ogni sezione funzionante nelle scuole dei comuni fino a 15.000 abitanti e nelle scuole materne delle frazioni dei comuni con più di 15.000 abitanti; alle scuole con sezione unica in tali realtà spetta inoltre un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo previsto per sezione;
- 20% per ogni sezione funzionante nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, escluse quelle delle frazioni;
- 5% alle scuole materne aventi i requisiti richiesti, come contributo per le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e non docente.
Mancata convenzione con il comune e contributo diretto
Se il comune non stipula la convenzione entro il 30 settembre di ogni anno, le scuole materne possono chiedere direttamente alla Giunta regionale il contributo entro il 30 novembre. In tal caso la domanda deve essere fondata su un programma di attività didattiche.
La Giunta regionale:
- verifica le ragioni del mancato convenzionamento da parte del comune;
- verifica l’esistenza dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’autorità competente;
- sente il comune interessato;
- delibera l’erogazione di un contributo di importo equivalente a quello previsto dalla legge.
Convenzione tra comune e scuole: contenuti essenziali
La convenzione con il comune deve stabilire anche i limiti massimi delle spese richiamate dalla normativa modificata. La legge interviene quindi sui contenuti convenzionali, rafforzando la necessità di definire tetti di spesa.
Erogazione e liquidazione dei contributi
La Giunta regionale assegna annualmente i contributi dopo l’approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione in un’unica soluzione entro il mese successivo alla prova dell’avvenuta stipula della convenzione.
I comuni, ricevuto il contributo, devono liquidarlo entro 30 giorni dall’accredito da parte della Giunta regionale.
Aggiornamento del personale in servizio
La quota destinata alla formazione e all’aggiornamento del personale è disciplinata in modo specifico. I contributi sono erogati in base al numero delle sezioni attivate alle scuole materne che presentino domanda entro il 30 settembre alla Giunta regionale, sulla base di un programma di formazione e aggiornamento che preveda la partecipazione di:
- docenti universitari;
- personale direttivo o tecnico dell’IRRE.
Le scuole possono inoltre delegare il servizio di aggiornamento a enti o associazioni operanti nel settore dell’istruzione infantile. In questo caso tali soggetti presentano un programma annuale con:
- scuole aderenti;
- argomenti dei corsi o delle attività;
- docenti;
- eventuali consulenti.
Per questi progetti il contributo è assegnato entro il 30 novembre all’ente o associazione proponente, in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.
È inoltre istituita una commissione regionale incaricata di verificare e approvare i progetti presentati dalle scuole e dagli enti o associazioni. Composizione, durata e modalità di funzionamento sono demandate alla Giunta regionale.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2005 gli oneri complessivi sono quantificati in euro 2.324.055,00, suddivisi in:
- euro 2.065.827,00 per i contributi ai comuni per il funzionamento delle scuole materne autonome;
- euro 258.228,00 per i contributi a enti e associazioni per formazione e aggiornamento del personale.
La copertura è assicurata mediante le dotazioni finanziarie delle unità previsionali di base indicate dal bilancio pluriennale 2004-2006.
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