L.R. Piemonte 33/2004
"Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Piemonte, l’applicazione della sanatoria edilizia prevista dal d.l. 269/2003, con alcune deroghe regionali: limita le nuove costruzioni sanabili, definisce le zone omogenee A in assenza di individuazione urbanistica, subdelega ai comuni il parere sui vincoli paesaggistici/culturali e stabilisce criteri e anticipazioni per gli oneri di urbanizzazione. Restano valide le domande presentate entro l’entrata in vigore della l. 191/2004.
Attuazione regionale della sanatoria edilizia (Piemonte)
Disposizioni regionali per l’attuazione della sanatoria edilizia
La legge disciplina, nel territorio della Regione Piemonte, l’applicazione della sanatoria degli abusi edilizi prevista dalla normativa statale del 2003, introducendo alcune specificazioni sostanziali e procedurali. Mantiene valida la disciplina statale di base e interviene soprattutto sui limiti di ammissibilità, sui vincoli, sugli oneri e sulla gestione delle domande già presentate.
Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina statale
La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’art. 32 del d.l. 269/2003, come convertito e successivamente modificato, si applica in Piemonte secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo, per tutte le tipologie indicate nell’allegato 1 del decreto-legge, salvo le deroghe introdotte dalla legge regionale.
Le domande di sanatoria presentate fino alla data di entrata in vigore della l. 191/2004 restano valide e, per la loro definizione, non si applicano le disposizioni della legge regionale.
Definizione di nuova costruzione
Ai fini della legge regionale, è considerato nuova costruzione il manufatto realizzato in forma autonoma, non connesso né pertinente ad altro manufatto esistente.
Limiti di ammissibilità alla sanatoria
La sanatoria regionale si applica alle nuove costruzioni con una riduzione dei limiti volumetrici massimi: è ammessa la sanatoria fino a 600 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, purché la nuova costruzione non superi complessivamente 2.400 metri cubi.
Per l’applicazione della tipologia di illecito n. 4 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, qualora lo strumento urbanistico non abbia individuato la zona omogenea A, questa si intende costituita dagli insediamenti urbani e dai nuclei minori di carattere storico-artistico e ambientale, nonché dalle aree esterne di interesse storico e paesaggistico a essi pertinenti, individuati dal piano regolatore ai sensi della normativa urbanistica regionale richiamata.
Parere su opere abusive in immobili vincolati
Per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del d.lgs. 42/2004, il rilascio del parere previsto dalla disciplina statale è subdelegato ai comuni. Il parere è rilasciato sentita la commissione edilizia integrata secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici.
Il provvedimento comunale deve essere trasmesso, insieme alla documentazione relativa, alla soprintendenza competente e alla Regione. Il Ministero competente può comunque annullarlo motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Oneri di urbanizzazione e anticipazione
Gli oneri di urbanizzazione dovuti per la sanatoria sono calcolati applicando le tabelle comunali vigenti al 31 marzo 2003. Per le opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito n. 1 e n. 2 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, gli oneri così determinati sono বৃদ্ধি del 30 per cento.
Al momento della presentazione della domanda di sanatoria deve essere versata una quota anticipata non inferiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione calcolati secondo tali criteri.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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