L.R. Piemonte 1/2005
"Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 1/2005 aggiorna la disciplina dei maestri di sci, definendone meglio l’attività e introducendo la categoria dei maestri di snowboard. Stabilisce che ciascun maestro può insegnare solo le tecniche per cui è iscritto all’albo, anche cumulativamente. Prevede inoltre una facoltà transitoria di abilitazione allo snowboard per i maestri già iscritti da almeno due anni al 31 dicembre 2004, previo corso di specializzazione.
Riconoscimento del maestro di snowboard e modifica dell’ordinamento dei maestri di sci
Riconoscimento del maestro di snowboard e aggiornamento dell’ordinamento dei maestri di sci
La legge regionale Piemonte n. 1 del 2005 modifica la disciplina dei maestri di sci già contenuta nella l.r. 50/1992 e riconosce formalmente la figura professionale del maestro di snowboard. L’intervento ridefinisce anche l’ambito dell’insegnamento e i criteri di abilitazione alle diverse specialità.
Definizione della professione
La nozione di maestro di sci viene ampliata e precisata: è tale chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi, le tecniche di scivolamento sulla neve svolte su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni, purché non richiedano tecniche o materiali alpinistici come corda, piccozza e ramponi.
Categorie professionali riconosciute
I maestri di sci autorizzati all’insegnamento sono suddivisi in tre categorie:
- maestri di sci alpino;
- maestri di sci di fondo;
- maestri di snowboard.
Limiti dell’attività di insegnamento e iscrizione all’albo
Ogni maestro di sci può insegnare esclusivamente le tecniche per le quali risulta iscritto all’Albo professionale regionale previsto dalla legge. È comunque ammessa l’iscrizione congiunta per più tecniche sciistiche, qualora siano posseduti i requisiti richiesti.
Disciplina transitoria per l’abilitazione allo snowboard
Il Collegio regionale Maestri di sci può abilitare all’insegnamento dello snowboard i maestri di sci che, alla data del 31 dicembre 2004, fossero iscritti da almeno due anni all’Albo professionale regionale del Piemonte e abbiano frequentato corsi di specializzazione in snowboard organizzati dal Collegio stesso.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Piemonte e si applica all’ordinamento professionale regionale dei maestri di sci. La norma transitoria relativa all’abilitazione dei maestri già iscritti è circoscritta ai soggetti in possesso dei requisiti maturati alla data del 31 dicembre 2004.
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