Sentenza del 24/04/2018 n. 1908 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Impugnabilità degli atti tributari - Comunicazione di cui all'art. 36ter d.P.R. n. 600/1973 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di poter impugnare autonomamente la comunicazione derivante dal controllo formale della dichiarazione previsto dall'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, presumibilmente ritenendo che essa incidesse sulla propria posizione fiscale. La questione riguarda quindi la possibilità di ricorrere immediatamente contro tale comunicazione, prima dell'eventuale emissione della cartella di pagamento.
La decisione
La comunicazione non è autonomamente impugnabile. Essa ha natura interlocutoria, non modifica in via definitiva la posizione giuridica del contribuente e non produce, da sola, una lesione concreta e attuale dei suoi diritti. Manca pertanto un interesse concreto a ottenere una pronuncia giudiziale sul provvedimento. La situazione potrà essere modificata, in senso favorevole o sfavorevole, al momento dell'eventuale emissione della cartella; sarà quest'ultima, se prevista tra gli atti impugnabili, a poter essere contestata davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione emessa nell'ambito del controllo formale della dichiarazione ha funzione interlocutoria e non costituisce, di per sé, un atto impositivo definitivo o lesivo autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Gli atti tributari meramente interlocutori o preparatori, che non determinano definitivamente un tributo né impongono un pagamento, normalmente non sono autonomamente impugnabili.
- L'impugnazione richiede una lesione concreta e attuale della posizione del contribuente; il semplice avviso di una possibile futura pretesa fiscale non è generalmente sufficiente.
- Quando l'Amministrazione può ancora modificare il contenuto della propria richiesta prima dell'atto definitivo, il contribuente deve attendere l'eventuale atto impositivo o di riscossione effettivamente lesivo.
- La contestazione anticipata di un atto interlocutorio può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, anche se il contribuente non condivide le osservazioni contenute nella comunicazione.
- L'atto successivo, come la cartella di pagamento, deve essere valutato autonomamente e impugnato nei termini previsti, facendo valere anche le contestazioni relative al procedimento precedente quando consentito.
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