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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05365/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un acquirente di un’autovettura nuova aveva versato un anticipo e ottenuto, contestualmente all’acquisto, un finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo del veicolo. L’auto non gli era poi mai stata consegnata. Egli aveva quindi agito chiedendo la restituzione delle rate già pagate e il risarcimento del danno. Il giudice di merito aveva accolto l’appello dell’acquirente, dichiarando nullo per mancanza di causa il contratto di finanziamento, ritenendo che esso fosse collegato funzionalmente alla compravendita del veicolo, rimasta senza effetto utile per la mancata consegna dell’auto. La società finanziaria, divenuta ricorrente per cessione d’azienda, ha impugnato tale decisione deducendo violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla causa negoziale, sostenendo che il testo contrattuale escludeva il collegamento negoziale e che non erano applicabili la disciplina del credito al consumo e la disciplina speciale del T.U. bancario richiamata dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non applicabili ratione temporis le norme speciali invocate dalla ricorrente e ha confermato la valutazione della Corte d’appello circa l’esistenza di un collegamento negoziale tra finanziamento e compravendita, nonché la conseguente mancanza di causa del contratto di finanziamento, essendo venuto meno il risultato economico pratico al quale il finanziamento era funzionalmente preordinato. Ha inoltre osservato che l’accertamento del collegamento negoziale e della volontà contrattuale è tipicamente riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto decisiva la ricostruzione del collegamento negoziale operata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come collegamento negoziale.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’autonomia del regolamento contrattuale e la diversa volontà negoziale delle parti.

  • art. 1325 c.c.

    Usato dalla Corte d’appello per affermare che il contratto di finanziamento era collegato causalmente alla compravendita; richiamato anche nel ricorso.

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare effetti esterni al contratto di finanziamento rispetto alla compravendita.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La Corte conferma la declaratoria di nullità per mancanza di causa del contratto di finanziamento.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e implicitamente pertinente alla rilevabilità d’ufficio della nullità.

  • art. 125 quinquies d.lgs. 385/1993

    La Corte afferma che non è applicabile ratione temporis al caso, perché la vicenda risale al 2009.

  • art. 42 d.lgs. 206/2005

    La Corte rileva che non risultano i presupposti fattuali per applicare tale disciplina speciale.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel racconto della vicenda come norma invocata per l’asserita impossibilità dell’oggetto del contratto di compravendita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il collegamento negoziale richiede sia un nesso oggettivo di strumentalità tra i negozi, sia un elemento soggettivo consistente nella comune volontà delle parti di coordinare i contratti per un fine ulteriore e unitario.
  • L’accertamento dell’esistenza, dell’estensione e degli effetti del collegamento negoziale è una valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.
  • Quando un contratto di finanziamento sia stipulato per procurare la provvista necessaria all’acquisto di un bene specificamente individuato, il venir meno del risultato economico pratico cui il finanziamento era funzionalmente preordinato può condurre alla declaratoria di nullità per difetto di causa.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura di singole clausole contrattuali quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi testuali complessivi idonei a dimostrare il collegamento negoziale.
  • La rilevanza di discipline speciali sopravvenute o settoriali deve essere verificata anche sul piano temporale e dei relativi presupposti fattuali, non potendo essere applicate se la fattispecie concreta non vi rientra.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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