Sentenza del 28/12/2017 n. 31028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento di ritenute alla fonte su somme corrisposte nel 1984 ai dipendenti, relative a contributi per maggiori canoni di locazione e spese di trasferta. La Banca sosteneva che non potesse essere richiesta nuovamente la medesima imposta quando i dipendenti avevano già pagato o definito le somme mediante condono, oppure quando i loro accertamenti erano stati definitivamente annullati. Invocava inoltre il giudicato esterno formatosi su annualità successive e lamentava che la CTR non avesse esaminato la corretta quantificazione delle somme già pagate o condonate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudicato relativo ad altre annualità non si estenda automaticamente a periodi d’imposta diversi, salvo che riguardi elementi condizionanti e inderogabili adeguatamente dedotti e provati. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la cartella è illegittima anche per le ritenute riferibili a dipendenti i cui accertamenti siano stati definitivamente annullati, poiché il datore di lavoro non potrebbe più rivalersi nei loro confronti. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CTR sulla corretta determinazione degli importi già pagati o definiti tramite condono. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente sottoposte dalle parti. La sua violazione ricorre quando il giudice omette di esaminare una specifica eccezione, come avvenuto sulla quantificazione delle somme già pagate o condonate.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Consente di ricorrere per cassazione per errori processuali, tra cui l’omessa pronuncia denunciata dalla Banca.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67
È richiamato in materia di obblighi del sostituto d’imposta e di divieto di duplicazione della pretesa tributaria quando l’obbligazione sia già stata assolta o non sia più esigibile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163
È richiamato quale principio contro la doppia imposizione, interpretato nel senso che la stessa capacità contributiva non può essere tassata duplicemente nei confronti del sostituito e del sostituto quando ciò determini una duplicazione effettiva e priva di possibilità di rivalsa.
Legge n. 289 del 2002
Richiamata con riferimento alla definizione agevolata/condono effettuato dai dipendenti; il pagamento o la sanatoria devono essere considerati nel determinare la parte di pretesa non più esigibile dal sostituto.
Massime di principio
- Il giudicato tributario relativo a un’annualità diversa non si estende automaticamente ad altri periodi d’imposta: occorre dimostrare l’identità di un elemento giuridico o fattuale condizionante e inderogabile.
- Il sostituto d’imposta che non abbia effettuato le ritenute resta, in linea generale, obbligato verso il Fisco, ma la pretesa non può tradursi in una duplicazione effettiva quando il sostituito abbia già pagato o definito lo stesso debito.
- Se l’accertamento nei confronti del dipendente è stato definitivamente annullato, il datore di lavoro non può essere chiamato a versare le relative ritenute senza poter esercitare la rivalsa; per tale quota la cartella deve essere annullata.
- Gli importi da escludere dalla pretesa devono essere determinati con precisione, verificando quanto effettivamente pagato o condonato dal sostituito e senza presumere che coincida automaticamente con l’intera ritenuta iscritta a ruolo.
- Il giudice deve esaminare espressamente tutte le eccezioni rilevanti, comprese quelle subordinate sulla quantificazione del debito; l’omissione può comportare la cassazione della decisione con rinvio.
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