Sentenza n. 16085/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per inidoneità fisica, motivata dall’aumento della percentuale di massa grassa, e clausola del bando che imponeva la verifica dei requisiti previsti per i ruoli operativi anziché di quelli per il ruolo degli operatori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva superato la prova selettiva per l’assunzione di 200 operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, procedura riservata a candidati provenienti dalle graduatorie di precedenti selezioni per il personale volontario. In occasione degli accertamenti del 7 aprile 2025 era stato dichiarato inidoneo per una percentuale di massa grassa pari al 31,8%, in applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. 166/2019. Ha impugnato l’esclusione, il d.m. 362/2024 e, ove occorrenti, la graduatoria e gli atti connessi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 71 del d.lgs. 217/2005, degli artt. 1 e 2 del d.m. 166/2019, dell’art. 3 e dell’allegato A del d.P.R. 207/2015 e degli artt. 2 e 5 del bando; eccesso di potere per carenza ed erroneità dell’istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza e illogicità; violazione della massima partecipazione e degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, sosteneva che requisiti fisici stringenti, previsti per il personale operativo e addetto al soccorso, fossero sproporzionati rispetto alle mansioni degli operatori e alla finalità della procedura di stabilizzazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza dell’operato amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo applicare ai candidati al ruolo degli operatori i requisiti fisici dell’art. 1 del d.m. 166/2019, previsti per il personale che svolge funzioni operative, anziché quelli specifici dell’art. 2 per i ruoli tecnico-professionali. Le mansioni degli operatori, come descritte dall’art. 70 del d.lgs. 217/2005, consistono in funzioni di supporto operativo e tecnico-professionale, attività d’ufficio e compiti tecnico-manuali, e non giustificano requisiti di prestanza fisica propri delle funzioni di soccorso. La verifica dell’idoneità deve essere proporzionata al profilo professionale e alle mansioni effettive. Inoltre, l’art. 12, comma 2, del d.l. 69/2023 prevede per questa procedura la valutazione secondo l’art. 2 del d.m. 166/2019; né l’art. 8 del bando, richiamando genericamente il d.m. 166/2019, giustificava l’applicazione dell’art. 1. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e, in parte, il bando nella parte in cui imponeva i requisiti dell’art. 1 invece di quelli dell’art. 2. Ha condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 217/2005
Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria.
Le funzioni del ruolo degli operatori sono distinte da quelle del personale operativo addetto al soccorso e non giustificano, per la loro natura, l’imposizione dei medesimi requisiti di prestanza fisica.
art. 12, comma 2, d.l. 69/2023
Ebbene, l’art. 2 citato disciplina i “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali”, diversamente dall’art. 1 – non richiamato – che, invece, reca “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”.
Per la procedura in questione il legislatore ha previsto che l’idoneità psico-fisica dei candidati al ruolo degli operatori sia valutata secondo l’art. 2 del d.m. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non secondo l’art. 1 per le funzioni operative.
art. 2 d.m. 166/2019
Nel caso di specie, poi, il d.m. 166/2019 detta già all’art. 2 una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori, coerente con il loro profilo d’impiego, che non contempla il rispetto degli stringenti parametri fisici validi per i ruoli operativi, per cui quella derogatoria posta dal bando di concorso risulta ancora più irragionevole.
L’accesso al ruolo degli operatori è regolato da requisiti specifici e coerenti con le relative mansioni; il bando non può sostituirli con i più stringenti parametri fisici stabiliti per i ruoli operativi.
art. 52 d.lgs. 165/2001
La disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso pubblico deve, infatti, sempre rispondere al principio di proporzionalità ed essere, quindi, tarata sullo specifico profilo professionale ricercato e, soprattutto, sulle mansioni alle quali il lavoratore pubblico sarà adibito.
I requisiti concorsuali devono essere proporzionati allo specifico profilo professionale e alle mansioni per cui il candidato è selezionato.
Massime di principio
- I requisiti di idoneità fisica richiesti per l’accesso a un concorso pubblico devono essere commisurati alle mansioni effettive del profilo messo a selezione; non è legittimo estendere automaticamente ai ruoli tecnico-professionali requisiti più stringenti previsti per personale addetto a funzioni operative e di soccorso.
- Quando la disciplina normativa individua requisiti di idoneità specifici per il ruolo concorsuale, il bando deve applicare tale disciplina e non può introdurre, senza adeguata base e giustificazione, requisiti più rigorosi propri di un diverso ruolo.
- La valutazione dell’idoneità psicofisica del candidato è giustificata dalle esigenze delle mansioni che sarà chiamato a svolgere; la selezione del personale destinato a servizi di soccorso può basarsi su requisiti rigorosi funzionali allo svolgimento concreto delle relative funzioni.
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