Cassazione Penale, Sentenza n. 20697/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva annullato nella parte in cui l'ordine di servizio della Casa circondariale di Viterbo del 25/02/2021 subordinava l'autorizzazione immediata allo scambio di generi alimentari al requisito dell'eccezionalità e fissava l'obbligo di presentare l'istanza almeno un giorno prima. Il Ministero deduceva violazione degli artt. 35-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), sostenendo che l'Amministrazione penitenziaria abbia il potere di disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti, anche imponendo limiti organizzativi e requisiti temporali non rigidi, necessari per il controllo e la sicurezza
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha affermato che la prescrizione dell'obbligo di presentare la domanda con un giorno di anticipo e il richiamo al carattere 'eccezionale' per richieste immediate costituiscono regole organizzative rientranti nel potere discrezionale dell'amministrazione penitenziaria e non comportano una negazione del diritto allo scambio di oggetti di modico valore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, precisando però che tale pronuncia consente all'amministrazione di disciplinare le modalità e di introdurre limitazioni motivate e proporzionate; il Tribunale di sorveglianza aveva ecceduto nei limiti della giurisdizione sindacando regole meramente organizzative
Norme richiamate
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario) - art. 41-bis
nell'ambito del procedimento è richiamata la parte che, antecedentemente alla pronuncia della Consulta, escludeva la possibilità di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti a regime differenziato
La Corte ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una norma che vietava completamente lo scambio di oggetti di modico valore; resta comunque all'amministrazione il potere di disciplinare le modalita' di scambio e, se necessario, introdurre limitazioni giustificate, motivate e proporzionate
Legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario) - art. 35-bis
richiamato come fondamento del reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza
Regola il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza per la tutela delle posizioni soggettive dei detenuti; secondo la Corte, il rimedio è esperibile quando c'è una lesione reale e grave del diritto, mentre le mere regolamentazioni organizzative dell'Amministrazione sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o inibenti il diritto
Ordinamento penitenziario - art. 69, comma 6, lett. b) (richiamato nel testo)
citazione funzionale al reclamo al magistrato di sorveglianza
Conferma la disciplina del reclamo e le condizioni di tutela giurisdizionale delle posizioni dei detenuti; serve a delimitare il sindacato giudiziario sulle scelte organizzative dell'amministrazione
Costituzione - art. 27
richiamato nella motivazione in relazione al principio di funzione rieducativa della pena e al divieto di pene contrarie al senso di umanità
Viene usato per ricordare che qualsiasi limitazione deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e funzione rieducativa
Corte costituzionale, sentenza n. 97 del 2020
richiamata integralmente nella motivazione del Tribunale e della Corte come parametro interpretativo
Ha dichiarato l'illegittimità di un divieto assoluto degli scambi di oggetti di modico valore in regime differenziato, riconoscendo lo scambio come facoltà rilevante per la dimensione umanitaria del trattamento; tuttavia ha anche affermato che l'amministrazione puo' disciplinare modalità e porre limitazioni giustificate che il giudice di sorveglianza può sindacare caso per caso
Massime di principio
- Lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti, pur riconosciuto come interesse 'umanitario' e trattamentale, non costituisce un diritto fondamentale assoluto: l'amministrazione penitenziaria può disciplinarne le modalità
- Le regole organizzative (es. obbligo di presentare richiesta con anticipo, criterio di 'eccezionalità' per scambi immediati) rientrano nel potere discrezionale dell'Amministrazione e sono legittime se non risultano manifestamente irragionevoli o tali da inibire concretamente l'esercizio dello scambio
- Le limitazioni devono essere motivate, proporzionate e funzionali a esigenze di ordine e sicurezza; in assenza di adeguata motivazione o se la limitazione si traduce in una negazione pratica del diritto, il magistrato di sorveglianza può intervenire
- Il reclamo al magistrato di sorveglianza è strumento idoneo quando il detenuto subisce un attuale e grave pregiudizio derivante da condotte amministrative; non è strumento per sindacare scelte meramente organizzative se queste non ledono il nucleo del diritto
- In casi concreti vanno valutati i rischi specifici legati ai beni scambiati (es. generi alimentari, problemi sanitari, sicurezza), ma tali rischi possono giustificare controlli e procedure senza vietare in assoluto lo scambio
- Per l'Amministrazione è buona prassi documentare le motivazioni di eventuali limitazioni, prevedere flessibilità per esigenze urgenti e consentire modalità di controllo che non rendano impossibile la fruizione del bene
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