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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04676/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un ente regionale, che aveva consensualmente risolto il rapporto di lavoro aderendo a un piano di incentivo all'esodo previsto dalla normativa regionale, chiedeva il pagamento del conguaglio dell'indennità incentivante. In particolare sosteneva che la base di calcolo dell'incentivo dovesse comprendere anche la tredicesima mensilità, mentre l'importo già corrisposto era stato calcolato senza tale voce. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provato che, tramite le procedure previste dall'art. 6, comma 1, della L.R. Calabria n. 9/2007 e la determinazione regionale richiamata, fosse stata fissata una nozione di retribuzione tale da includere la tredicesima. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L.R. n. 9/2007, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare il significato della nozione di retribuzione lorda e che tale inclusione risultasse comunque dalla circolare applicativa e dalla giurisprudenza; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per apparente motivazione sulla mancata compensazione delle spese, nonostante il dedotto mutamento di orientamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, secondo un orientamento già consolidato, nel concetto di "retribuzione lorda" previsto dalla disciplina regionale applicabile debba essere compresa anche la tredicesima mensilità. Ha osservato che tale interpretazione era stata già affermata da precedenti di legittimità e coerente con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale interpretativa contraria. Ha inoltre rilevato che il contratto individuale di risoluzione non conteneva una diversa specificazione degli elementi retributivi da porre a base del calcolo dell'incentivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 L.R. Calabria n. 9/2007

    la disciplina regionale sull'incentivo all'esodo va letta nel senso che la determinazione dei criteri di computo demandata alla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, non esclude la rilevanza della tredicesima mensilità se la nozione di retribuzione adottata è quella di retribuzione lorda

  • art. 7 L.R. Calabria 2 marzo 2005, n. 8

    nel concetto di "retribuzione lorda" deve includersi la tredicesima mensilità

  • art. 44 L.R. Calabria 13 giugno 2008, n. 15

    norma di interpretazione autentica che escludeva la tredicesima mensilità, ma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di censura della motivazione e della corretta applicazione della legge

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per sostenere una diversa interpretazione del contratto e della disciplina richiamata nel negozio risolutivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare il carattere apparente della motivazione sulla mancata compensazione delle spese

  • sentenza Corte cost. n. 271/2011

    ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica che disponeva in senso contrario all'inclusione della tredicesima

  • sentenza Cass. n. 1748/2017

    richiamata come precedente di legittimità che afferma l'inclusione della tredicesima mensilità nella retribuzione lorda

Massime di principio

  • Quando una normativa o un piano di incentivo all'esodo fa riferimento alla "retribuzione lorda" senza specificazioni contrarie nel contratto individuale, la tredicesima mensilità va compresa nella base di calcolo dell'indennità.
  • Se il contratto risolutivo si limita a recepire il calcolo matematico dell'incentivo senza dettagliare gli elementi retributivi utilizzati, non può ritenersi che esso escluda implicitamente la tredicesima mensilità.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e di una declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma interpretativa contraria, il giudice di merito deve adeguarsi a tale lettura della disciplina applicabile.
  • La censura sulla motivazione relativa alle spese resta assorbita quando l'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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