Sentenza del 30/10/2015 n. 22217 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale - "Tassa sulla salute" - Ambito di applicazione - Assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. - Soggezione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale previsto dall'art. 31 della legge n. 41 del 1986, sostenendo che l'assegno di mantenimento non fosse assoggettabile al contributo. Ha dedotto, da un lato, la violazione del divieto di doppia imposizione previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, dall'altro, la violazione dell'art. 31, comma 8, della legge n. 41 del 1986, che escludeva i redditi già assoggettati a contribuzione. Secondo la contribuente, l'assegno era finanziato dal reddito da lavoro dipendente del coniuge, già soggetto a contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato l'assoggettabilità dell'assegno di mantenimento al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Ha ritenuto che la legge n. 41 del 1986 assoggettasse al tributo tutti i redditi, compresi quelli diversi dal lavoro dipendente e, quindi, anche l'assegno di mantenimento. Non è stata ravvisata una doppia imposizione, perché il reddito da lavoro dipendente del coniuge erogante e l'assegno percepito dalla contribuente costituiscono redditi distinti, con diversi titolari e presupposti impositivi; inoltre, l'assegno rappresentava un onere deducibile per il coniuge erogante. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 31 della legge n. 41 del 1986
Prevedeva l'assoggettamento al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale dei redditi, derivanti o meno da lavoro dipendente.
La norma è stata interpretata nel senso di ricomprendere anche l'assegno di mantenimento percepito ai sensi dell'art. 156 c.c., qualificato come reddito riconducibile ai redditi diversi.
Art. 31, comma 8, della legge n. 41 del 1986
Escludeva dal contributo i redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile all'assegno di mantenimento, perché il reddito da lavoro del coniuge e quello percepito dalla contribuente sono redditi distinti, riferibili a soggetti diversi.
Art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973
Divieto di doppia imposizione.
Non vi è doppia imposizione quando il reddito originario del coniuge erogante e l'assegno percepito dal beneficiario costituiscono redditi distinti e l'assegno è deducibile per il soggetto che lo corrisponde.
Art. 156 del codice civile
Assegno di mantenimento spettante al coniuge separato.
L'assegno percepito dal coniuge separato costituisce, ai fini del contributo oggetto della controversia, un reddito autonomamente rilevante.
Art. 360 del codice di procedura civile
Prevede i motivi tassativi di ricorso per cassazione.
La Corte ha rilevato anche un possibile profilo di inammissibilità, perché i motivi non indicavano specificamente il vizio denunciato tra quelli previsti dalla norma, pur decidendo comunque il ricorso nel merito.
Art. 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997
Ha abrogato l'art. 31 della legge n. 41 del 1986.
La disposizione è richiamata per delimitare l'efficacia temporale della disciplina applicata, vigente all'epoca dei fatti.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria assoggetta a imposizione tutti i redditi, l'esclusione non può essere riconosciuta solo perché il reddito deriva da un trasferimento finanziato con somme già percepite e tassate da un altro soggetto.
- Per valutare la doppia imposizione occorre verificare se si tratta dello stesso reddito, dello stesso titolare e dello stesso presupposto impositivo. Se il reddito è trasferito a un altro soggetto e assume autonoma rilevanza fiscale, la tassazione può essere legittima.
- La provenienza economica delle somme non determina automaticamente il loro trattamento fiscale: è decisiva la qualificazione giuridica del reddito percepito dal beneficiario.
- Le clausole che escludono dalla contribuzione i redditi già assoggettati devono essere interpretate in relazione alla loro finalità e non si applicano necessariamente quando la precedente contribuzione riguardava un reddito diverso, appartenente a un altro contribuente.
- La deducibilità dell'assegno per il soggetto che lo eroga può escludere, secondo la disciplina applicabile, la configurabilità di una duplicazione impositiva sul medesimo reddito.
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