Sentenza n. 2686/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, della Nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale Dott.ssa Maria Assunta Palermo, “AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali R. 312 del 09/02/2022”, notificato il 18/02/2022; di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, in particolare della Nota n. 5636 del 2/4/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale con cui è stata riconosciuta l'abilitazione conseguita in Romania per l'insegnamento delle scienze giuridico-economiche, senza riconoscere l'abilitazione per il sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota ministeriale del 9 febbraio 2022, notificata il 18 febbraio 2022, deducendo che l'amministrazione, nel riconoscere l'abilitazione rumena per l'insegnamento delle scienze giuridico-economiche, avrebbe ignorato la precedente sentenza del TAR Lazio n. 10821/2020, che aveva annullato per difetto di motivazione il rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione come insegnante di sostegno. La domanda era quindi diretta all'annullamento dell'atto e alla riedizione della valutazione amministrativa conforme al giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, anche qualora non si considerasse il ricorso originariamente inammissibile per le ragioni già indicate nelle precedenti ordinanze n. 3619/2022 e n. 16064/2025, nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza del TAR Lazio n. 15322/2024, resa in sede di ottemperanza, che ha dichiarato la nullità della nota ministeriale del 27 gennaio 2022 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10821/2020 e ha condannato l'amministrazione a riesaminare l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione sul sostegno, procedendo alla valutazione e comparazione delle competenze formative acquisite in Romania. Tale statuizione ha fatto venire meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione proposta nel presente giudizio, poiché l'amministrazione è stata già obbligata a rivalutare la spettanza del bene della vita perseguito dalla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il Ministero si è limitato a una costituzione formale.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla precedente ordinanza collegiale con cui il giudice aveva prospettato le questioni rilevanti ai fini della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
È richiamato nella sentenza di ottemperanza intervenuta nelle more, quale base per dichiarare la nullità dell'atto amministrativo adottato in violazione del giudicato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, una successiva pronuncia di ottemperanza dichiara nullo per violazione del giudicato l'atto impugnato o l'atto sostanzialmente lesivo e ordina all'amministrazione di riesaminare l'istanza dell'interessato, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario, che deve essere dichiarato improcedibile.
- La pronuncia di ottemperanza che impone all'amministrazione di rivalutare la spettanza del bene della vita perseguito dal ricorrente può assorbire l'utilità concreta conseguibile mediante l'originaria azione di annullamento, rendendo quest'ultima improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il riesame imposto dal giudice dell'ottemperanza deve rispettare il contenuto conformativo del giudicato, compreso l'obbligo di valutare e comparare le competenze professionali e formative rilevanti dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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