Cassazione Penale, Sentenza n. 5455/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2021 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 26/7/1975 n.354) per la residua pena di anni 2, mesi 11, giorni 17. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo di essere stato impossibilitato a partecipare all'udienza perché in isolamento fiduciario in Romania e di non poter attivare un collegamento in video-conferenza né depositare documentazione dalla Romania; deduceva quindi legittimo impedimento non accolto dal giudice di merito. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rifiuto rilevando la mancata collaborazione del condannato (emigrazione in Romania dal 1/7/2020, notifica a mani il 5/4/2021), la genericità del certificato medico depositato e l'impossibilità di predisporre l'inchiesta socio-familiare per mancata presentazione al competente UEPE, ritenendo tali fatti sintomatici di disinteresse e inaffidabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato l'art. 127 c.p.p. (disciplinante l'udienza in camera di consiglio e la possibilità di essere sentiti tramite magistrato di sorveglianza del luogo se detenuti fuori della circoscrizione) e il principio secondo cui l'impedimento deve essere specificamente documentato e tempestivamente comunicato. Ha ritenuto che il certificato medico prodotto da Mazzocchi fosse generico e non dimostrasse l'assoluta impossibilità di partecipare, che non fosse dimostrata l'impossibilità tecnica di attivare un video-collegamento e che il ricorrente non avesse collaborato con l'UEPE rendendo impossibile la predisposizione di un programma riabilitativo. Per tali ragioni la Corte ha confermato il rigetto dell'affidamento in prova e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; nel caso è la misura richiesta dal ricorrente per la residua pena.
art. 127 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
L'impedimento deve essere specificamente documentato e tempestivamente comunicato; la possibilità di videocollegamento può rendere superabile l'impedimento, salvo dimostrazione dell'effettiva impossibilità tecnica o materiale.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parametro di nullità formale; la Corte ha ritenuto che non ricorresse alcuna nullità perché l'onere probatorio e la tempestività non sono stati rispettati dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020 (Lungu)
Conferma il principio che l'impedimento dell'interessato deve essere appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento dell'imputato/condannato va provato in modo specifico e tempestivamente comunicato; un certificato generico potrebbe essere insufficiente.
- La presenza all'estero non esclude automaticamente la partecipazione: il videocollegamento è spesso considerato una modalità adeguata per consentire l'audizione; l'effettiva impossibilità tecnica dell'uso del video deve essere dimostrata.
- Dopo la richiesta di una misura alternativa (es. affidamento in prova) il condannato ha l'obbligo di collaborare con l'UEPE per l'inchiesta sociale e la predisposizione del programma: la mancata collaborazione può precludere la concessione della misura.
- Il comportamento che dimostra disinteresse o inaffidabilità (mancata collaborazione, 'far perdere le tracce') giustifica il rigetto della misura alternativa per carenza di requisiti procedurali e di rieducabilità.
- Chi propone ricorso per presunta nullità deve porre attenzione agli oneri probatori e alla tempestività della comunicazione: l'inosservanza di tali oneri può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
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