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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5455/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2021 che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 26/7/1975 n.354) per la residua pena di anni 2, mesi 11, giorni 17. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo di essere stato impossibilitato a partecipare all'udienza perché in isolamento fiduciario in Romania e di non poter attivare un collegamento in video-conferenza né depositare documentazione dalla Romania; deduceva quindi legittimo impedimento non accolto dal giudice di merito. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rifiuto rilevando la mancata collaborazione del condannato (emigrazione in Romania dal 1/7/2020, notifica a mani il 5/4/2021), la genericità del certificato medico depositato e l'impossibilità di predisporre l'inchiesta socio-familiare per mancata presentazione al competente UEPE, ritenendo tali fatti sintomatici di disinteresse e inaffidabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato l'art. 127 c.p.p. (disciplinante l'udienza in camera di consiglio e la possibilità di essere sentiti tramite magistrato di sorveglianza del luogo se detenuti fuori della circoscrizione) e il principio secondo cui l'impedimento deve essere specificamente documentato e tempestivamente comunicato. Ha ritenuto che il certificato medico prodotto da Mazzocchi fosse generico e non dimostrasse l'assoluta impossibilità di partecipare, che non fosse dimostrata l'impossibilità tecnica di attivare un video-collegamento e che il ricorrente non avesse collaborato con l'UEPE rendendo impossibile la predisposizione di un programma riabilitativo. Per tali ragioni la Corte ha confermato il rigetto dell'affidamento in prova e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione; nel caso è la misura richiesta dal ricorrente per la residua pena.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

    L'impedimento deve essere specificamente documentato e tempestivamente comunicato; la possibilità di videocollegamento può rendere superabile l'impedimento, salvo dimostrazione dell'effettiva impossibilità tecnica o materiale.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di nullità formale; la Corte ha ritenuto che non ricorresse alcuna nullità perché l'onere probatorio e la tempestività non sono stati rispettati dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020 (Lungu)

    Conferma il principio che l'impedimento dell'interessato deve essere appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento dell'imputato/condannato va provato in modo specifico e tempestivamente comunicato; un certificato generico potrebbe essere insufficiente.
  • La presenza all'estero non esclude automaticamente la partecipazione: il videocollegamento è spesso considerato una modalità adeguata per consentire l'audizione; l'effettiva impossibilità tecnica dell'uso del video deve essere dimostrata.
  • Dopo la richiesta di una misura alternativa (es. affidamento in prova) il condannato ha l'obbligo di collaborare con l'UEPE per l'inchiesta sociale e la predisposizione del programma: la mancata collaborazione può precludere la concessione della misura.
  • Il comportamento che dimostra disinteresse o inaffidabilità (mancata collaborazione, 'far perdere le tracce') giustifica il rigetto della misura alternativa per carenza di requisiti procedurali e di rieducabilità.
  • Chi propone ricorso per presunta nullità deve porre attenzione agli oneri probatori e alla tempestività della comunicazione: l'inosservanza di tali oneri può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

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