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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36350/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un avvocato nei confronti del proprio assistito per attività stragiudiziale e giudiziale svolta in relazione a una rilevante esposizione debitoria e a procedure concorsuali/para-concorsuali. Il Tribunale aveva liquidato in parte il compenso; in appello la Corte territoriale aveva drasticamente ridotto la somma riconosciuta, liquidando per due fasi giudiziali un importo molto inferiore a quello richiesto, sulla base di un valore della debitoria indicato in sentenza in misura errata rispetto agli atti richiamati. Il professionista aveva quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. deducendo errore di percezione: la Corte d'appello avrebbe indicato come base di calcolo un importo di debitoria non risultante dagli atti, invece del valore effettivamente emergente dal ricorso per dichiarazione di fallimento, dalla nota spese e dalla comparsa conclusionale richiamati per relationem. Nel ricorso per revocazione il professionista chiedeva di eliminare la svista e di rideterminare il compenso per le due procedure applicando la percentuale già riconosciuta al valore corretto della debitoria; riservava invece a separato ricorso per cassazione le censure attinenti ad altri profili di liquidazione che riteneva non revocatori. La Corte d'appello, adita in revocazione, aveva rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse un errore di percezione ma una richiesta di nuova valutazione del compenso e che l'errore non fosse immediatamente rilevabile su documenti incontestati. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato motivazione apparente e perplessa, violazione degli artt. 99, 112 e 395 c.p.c., degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi; ha inoltre invocato il giudicato formatosi sul valore della debitoria richiamato nella precedente sentenza e contestato la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, in parte, il terzo motivo, ritenendo che la sentenza della Corte d'appello resa in revocazione avesse una motivazione meramente apparente e avesse frainteso il contenuto dell'azione proposta, confondendo il piano rescindente con quello rescissorio. Ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto soltanto di correggere una svista percettiva nell'individuazione della base di calcolo del compenso, non una nuova valutazione dell'attività professionale. Ha altresì ritenuto fondato il rilievo relativo al giudicato formatosi sull'ammontare della debitoria, poiché la precedente sentenza di appello aveva richiamato per relationem gli atti che indicavano un determinato importo e contro tale decisione non era stato proposto ricorso per cassazione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame del ricorso per revocazione attenendosi alla domanda effettivamente proposta e alla distinzione tra fase rescindente e rescissoria, oltre che al giudicato formatosi.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è ammissibile per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non per una nuova valutazione giuridica o probatoria; occorre distinguere il momento rescindente da quello rescissorio.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale e non può essere meramente apparente, tautologica o perplessa.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la carenza di spiegazione delle ragioni della decisione determina nullità.

  • art. 99 c.p.c.

    La decisione deve corrispondere alla domanda proposta, senza attribuire alla parte richieste diverse da quelle effettivamente formulate.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre o al di fuori del petitum e della causa petendi, né travisare il contenuto della domanda.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione apparente e, sul n. 5, solo nei limiti consentiti dal ricorso su fatti storici decisivi.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nelle censure del ricorrente in tema di contestazione dei fatti allegati.

  • art. 324 c.p.c.

    Il mancato impugnazione della precedente sentenza ha determinato la formazione del giudicato su quanto in essa deciso o presupposto.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • In tema di revocazione per errore di fatto, il giudice deve verificare se la censura investa una svista percettiva immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti richiamati, oppure una diversa valutazione giuridica o probatoria: solo la prima è deducibile ex art. 395 n. 4 c.p.c.
  • Il giudizio di revocazione va tenuto nettamente distinto nelle sue fasi: nella fase rescindente si accerta l'esistenza dell'errore revocatorio; solo se tale verifica è positiva si passa alla fase rescissoria, senza anticipare nel primo momento la rivalutazione del merito.
  • La motivazione è apparente quando non consente di comprendere l'effettiva ratio decidendi, specie se la sentenza attribuisce alla parte una domanda diversa da quella realmente proposta o confonde i presupposti dell'azione con le conseguenze rescissorie.
  • Quando una precedente decisione richiama per relationem atti processuali e la parte soccombente non impugna tale decisione, il contenuto così richiamato può essere assistito da giudicato nei limiti in cui ha costituito base della statuizione non impugnata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare il mancato esame di singoli documenti in quanto tali, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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