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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14472/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva sottoscritto con l’intermediario, in più fasi, contratti per la negoziazione di strumenti finanziari e per l’operatività in derivati tramite piattaforma online. A seguito di una serie di operazioni speculative, aveva accumulato perdite; la banca, in presenza di saldo negativo e mancata integrazione dei margini di garanzia, aveva chiuso 35 contratti derivati e venduto titoli azionari depositati dal cliente per coprire le perdite. Il cliente ha agito chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che la banca non lo aveva informato dell’inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni, non gli aveva comunicato le perdite oltre la soglia pattuita con l’intermediario e non gli aveva richiesto la ricostituzione dei margini di garanzia prima di chiudere le posizioni. In cassazione ha articolato sette motivi, fondati soprattutto su: violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa Consob, errata applicazione delle condizioni contrattuali e del regolamento Consob previgente, omessa/insufficiente motivazione sulla comunicazione delle perdite e sui margini di garanzia, violazione delle norme in tema di servizi di investimento e valutazione di appropriatezza, nonché mancato accoglimento di istanze istruttorie (CTU ed esibizione documentale).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in sintesi, che la censura sulla mancata comunicazione delle perdite era generica e non colpiva una ratio decisiva autonoma, cioè l’assenza di allegazione del nesso causale tra la pretesa omissione informativa e il danno; che vari motivi si fondavano su circostanze di fatto non desumibili dalla sentenza impugnata o su documenti non tempestivamente prodotti; che altre doglianze erano formulate come violazioni di legge ma richiedevano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; che, infine, la CTU e l’ordine di esibizione erano richiesti in modo inidoneo a superare il corretto apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 Reg. Consob n. 16190/2007

    gli intermediari «comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente…»

    La violazione dell’obbligo di comunicazione delle perdite non determina automaticamente responsabilità risarcitoria: occorre anche che il cliente alleghi e dimostri che, se informato, avrebbe cessato l’operatività e che il danno sia causalmente connesso all’omissione.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    imporrebbe all’intermediario di informare l’investitore quando le operazioni in derivati abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia

    La Corte non ne ha applicato il contenuto nel merito, reputando la questione inammissibile perché fondata su un fatto non risultante dalla sentenza impugnata e su un documento non tempestivamente prodotto.

  • artt. 2697, 2712 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare il valore probatorio dei documenti prodotti dall’intermediario; la Corte ha però ritenuto le censure inammissibili per genericità e per mancata specifica contestazione in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e dei documenti; la Corte ha escluso che vi fosse una corretta censura delle statuizioni di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione delle condizioni contrattuali; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che presupponevano un accertamento documentale e fattuale non consentito in cassazione.

  • art. 1364 c.c.

    Invocato insieme agli altri criteri ermeneutici per la lettura delle clausole contrattuali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché dipendente da un documento non scrutinabile nel giudizio di legittimità.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per sostenere una lettura conforme a buona fede delle clausole sui margini e sulla soglia di perdita; la Corte non è entrata nel merito della diversa interpretazione proposta.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale criterio sussidiario di interpretazione; la doglianza è stata respinta in limine per inammissibilità.

  • artt. 21, 23 d.lgs. n. 58/1998

    Richiamati per sostenere gli obblighi dell’intermediario nei servizi di investimento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non risultava trattata nella sentenza di appello e non era stata adeguatamente riproposta.

  • art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007

    Invocato dal ricorrente in tema di informazione attiva dell’intermediario; la Corte ha rilevato che la questione non risultava dedotta nel giudizio di merito in modo verificabile.

  • art. 40 Reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato come norma non applicabile poiché la banca non svolgeva consulenza finanziaria; la Corte d’appello aveva qualificato il rapporto come servizio diverso dalla consulenza e dalla gestione di portafogli.

  • art. 42 Reg. Consob n. 16190/2007

    Norma ritenuta applicabile dalla Corte territoriale per la verifica di appropriatezza nei servizi di investimento diversi da consulenza e gestione di portafogli; la valutazione di appropriatezza era stata considerata correttamente effettuata dall’intermediario.

  • art. 44 Reg. Consob n. 16190/2007

    Citato dal ricorrente tra le norme sugli obblighi dell’intermediario; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione in appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la doglianza presupponeva comunque una questione inammissibile.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato in correlazione alla pretesa motivazione apparente; la censura è stata respinta per inammissibilità derivata.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo fondato su un documento prodotto solo in cassazione e quindi non scrutinabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale per motivi che in realtà richiedevano nuovi accertamenti di fatto, con conseguente inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per un preteso omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha precisato che la doglianza riguardava una valutazione giuridica e non un fatto storico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato anche per il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione; la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nel disporre mezzi istruttori.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato assieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • L’omessa comunicazione al cliente di perdite superiori alla soglia convenuta non comporta di per sé responsabilità risarcitoria dell’intermediario: il cliente deve allegare e provare che, se tempestivamente informato, avrebbe interrotto l’operatività e che il danno deriva causalmente da tale omissione.
  • In cassazione non possono essere introdotti o rivalutati fatti nuovi, né può fondarsi la censura su documenti non risultanti dalla sentenza impugnata o non tempestivamente prodotti nei gradi di merito.
  • Un motivo formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, richiede un nuovo accertamento di fatto o la rivalutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione di omessa valutazione di un 'fatto decisivo' è inammissibile quando, in realtà, si contesta una qualificazione giuridica o interpretativa e non un fatto storico specifico.
  • Le istanze istruttorie in cassazione non possono essere utilizzate per supplire a carenze di allegazione o per ottenere una nuova istruzione del merito; il diniego di CTU o di esibizione documentale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo vizi specifici non dedotti nel caso di specie.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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