Cassazione Penale, Sentenza n. 1767/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la dichiarazione di ricusazione del GIP dott. Alessandro Chionna. Il ricorrente sosteneva che il dott. Chionna, avendo emesso l'ordinanza di custodia cautelare (che aveva determinato la carcerazione di Labzar) e quindi avendo espresso un giudizio sui fatti e sulla persona, fosse incompatibile ai sensi dell'art. 34 c.p.p. e avrebbe dovuto astenersi dal decidere sulla successiva istanza di modifica del regime cautelare (art. 279 c.p.p.), presentata e discussa nell'udienza preliminare davanti al GUP dott. Marcello Buffa; si allegava inoltre violazione di legge processuale e "irragionevolezza della motivazione" della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p. si applica quando il giudice ha espresso una valutazione di merito attinente alla responsabilità penale, capace di pregiudicare altre decisioni; non si estende invece automaticamente alle decisioni cautelari, che concernono la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari e non costituiscono un accertamento di merito pregiudicante. La Corte ha aggiunto che il giudice "che procede" va individuato nell'organo giudiziario davanti al quale il processo pende e che l'attribuzione al dott. Chionna dell'istanza di libertà era giustificata dal fatto che era "giudice di turno nel cosiddetto periodo cuscinetto" per l'ufficio GIP/GUP; eventuali violazioni delle regole interne di assegnazione sono mera irregolarità non idonea a determinare nullità né incompatibilità. Per l'infondatezza del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Disciplina l'incompatibilità del giudice; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'incompatibilità si verifica quando il giudice ha espresso valutazioni di merito sulla responsabilità penale tali da pregiudicare la sua imparzialità, mentre non si estende automaticamente alle decisioni cautelari.
art. 279 cod. proc. pen.
Riguarda la competenza funzionale in ordine a provvedimenti di libertà; la Corte ha precisato che il "giudice che procede" va individuato nell'organo giudiziario davanti al quale il processo pende, a prescindere dalla sua composizione fisica, consentendo che il giudice di turno possa decidere sull'istanza di modifica del regime cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi infondati; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato con patteggiamento; richiamata nel contesto fattuale (il GUP aveva accolto la richiesta di pena concordata ai sensi di art. 444), ma non incide sul principio di incompatibilità relativo alle decisioni cautelari.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p. richiede che il magistrato abbia formulato una valutazione di merito sulla responsabilità penale tale da pregiudicare la sua imparzialità; provvedimenti cautelari, che valutano indizi e esigenze cautelari, non costituiscono automaticamente una valutazione di merito pregiudicante.
- La qualifica di "giudice che procede" va intesa come riferita all'organo giudiziario nel suo complesso davanti al quale pende il processo, non necessariamente alla singola persona che presiede l'udienza; pertanto il giudice di turno o "periodo cuscinetto" può legittimamente decidere su istanze di libertà presentate durante l'udienza preliminare.
- Errori o violazioni delle regole interne di assegnazione degli affari agli uffici giudiziari configurano in genere mere irregolarità amministrative e non determinano nullità o incompatibilità, salvo che non comportino uno stravolgimento dei principi essenziali dell'ordinamento giudiziario.
- Per ottenere l'accoglimento di una ricusazione è necessario dimostrare concretamente il pregiudizio dell'imparzialità derivante da un precedente giudizio di merito; la semplice adozione di provvedimenti cautelari non è sufficiente.
- In caso di ricorso in Cassazione infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza delle argomentazioni prima di proporre ricorso è quindi importante per evitare sanzioni economiche.
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