Cassazione Penale, Sentenza n. 30784/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/10/2022 del Tribunale di Caltagirone che, in sede di esecuzione, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 in relazione alla sentenza n. 2063 della Corte d'Appello di Catania dell'8/10/2013 (parziale accoglimento). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione al D.L. 146/2013 e all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare la formulazione più favorevole introdotta dal D.L. 146/2013 (pena da 1 a 5 anni) e poi applicare la recidiva; (2) violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 673 cod. proc. pen., sostenendo che la determinazione della pena si è discostata in modo non giustificato dal minimo edittale e non ha rispettato i criteri di quantificazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo punto ha affermato che la modifica più favorevole introdotta dal D.L. 146/2013 non poteva essere applicata alla sentenza irrevocabile concernente fatti commessi anteriormente al 23/12/2013; in tali ipotesi va considerata la cornice edittale anteriore (testo precedente alle modifiche del 30/12/2005, come ricostruito dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale) e, se la modifica normativa è intervenuta quando la sentenza non era ancora irrevocabile, la richiesta di applicazione della norma più favorevole doveva essere proposta con ricorso per cassazione. Sul secondo punto la Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione non è vincolato a un calcolo matematico-proporzionale basato sul nuovo minimo edittale ma deve usare i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ponderando circostanze del fatto, quantitativo di sostanza, condotta, profilo soggettivo ecc.; il Tribunale ha motivato in modo coerente la quantificazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990 (comma 5 e comma 1)
riferimenti nella sentenza alle diverse formulazioni edittali: "da sei mesi a quattro anni" (testo antecedente ad alcune modifiche), "da uno a cinque anni" (D.L. 146/2013), nonché riferimenti a una cornice che per il caso concreto ha portato alla pena edittale "da un minimo di due a un massimo di sei anni"
La Corte ha ritenuto che, per fatti commessi prima del 23/12/2013 e con sentenza irrevocabile, vada applicata la cornice edittale anteriore alle modifiche successive; la nuova formulazione più favorevole non può essere utilizzata in sede esecutiva se non è stata chiesta con ricorso in tempo utile (es. cassazione) mentre la sentenza non era ancora definitiva.
art. 2 cod. pen. (comma quarto) - principio della prevalenza della norma più favorevole
La norma che impone l'applicazione della legge penale più favorevole opera in presenza di successione di leggi nel tempo; tuttavia, quando la condotta è stata giudicata con sentenza irrevocabile, la valutazione della norma più favorevole non puo' retroagire in sede esecutiva se la modifica normativa è intervenuta per fatti commessi anteriormente e non è stata tempestivamente impugnata.
D.L. 23/12/2013 n. 146 (convertito dalla L. 21/02/2014 n. 10)
"prevedeva una pena da uno a cinque anni"
Tale decreto-legge ha introdotto una disciplina più favorevole per l'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; la Corte ha precisato che, pur essendo normativa più favorevole, la sua applicazione è condizionata alla data dei fatti e allo stato di irrevocabilità della sentenza; se la sentenza era già divenuta irrevocabile per i fatti anteriori, la modifica non si applica in sede esecutiva.
D.L. 30/12/2005 n. 272 (modifiche poi dichiarate incostituzionali)
Le modifiche del 2005 furono dichiarate in parte incostituzionali (Corte Cost. n. 32/2014) e la giurisprudenza ricostruisce la cornice edittale applicabile in base alla successione delle modifiche e alle decisioni costituzionali.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella quantificazione della pena, anche in sede esecutiva, il giudice deve applicare i criteri di individualizzazione stabiliti da questi articoli (criteri generali e determinazione del quantum), esercitando un apprezzamento discrezionale basato su adeguatezza e proporzionalità; non è vincolato a partire obbligatoriamente dal nuovo minimo edittale o a un calcolo matematico-proporzionale.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione della rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto che il potere del giudice dell'esecuzione di rivedere la pena in applicazione della normativa più favorevole sia esercitato secondo i parametri previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, e la motivazione del Tribunale è stata considerata adeguata.
Decisioni della Corte Costituzionale (n. 32/2014 e n. 40/2019 citate)
Richiami giurisprudenziali che hanno influito sulla ricostruzione della successione normativa e sul perimetro edittale applicabile; la Corte di legittimità si è richiamata a tali pronunce per stabilire quale formulazione normativa debba essere considerata in presenza di fatti commessi prima delle modifiche.
Massime di principio
- La nuova norma penale più favorevole si applica di regola, ma per fatti commessi anteriormente alla modifica la sua applicazione in sede esecutiva può essere esclusa se la condanna è già divenuta irrevocabile; in tal caso la collocazione della vicenda nella successione delle leggi nel tempo è decisiva.
- Se la modifica normativa è intervenuta quando la sentenza non era ancora definitiva, l'interessato doveva impugnare (es. ricorso per cassazione) per ottenere l'applicazione della norma più favorevole; non può invece pretendere l'applicazione ex novo in sede esecutiva dopo l'irrevocabilità senza aver proposto i rimedi nel termine utile.
- In sede di rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione non è vincolato ad un calcolo matematico partendo dal nuovo minimo edittale: deve applicare gli artt. 132 e 133 cod. pen., motivando l'esercizio del potere discrezionale con riferimento alla gravità del fatto, quantitativo di sostanza, modalità di commissione, profilo soggettivo e altre circostanze rilevanti.
- Per contestare correttamente la quantificazione della pena in esecuzione è necessario dimostrare l'arbitrarietà o l'illogicità della motivazione del giudice e indicare in che modo i criteri di individualizzazione non siano stati rispettati; mere differenze rispetto al minimo edittale non sono sufficienti.
- Chi intende avvalersi di una norma più favorevole deve verificare e documentare le date rilevanti: data del fatto, data di entrata in vigore della norma, data di irrevocabilità della sentenza; queste date determinano quale testo normativo sia applicabile.
- In presenza di pronunce costituzionali che hanno modificato la cornice normativa (es. declaratoria di incostituzionalità di modifiche precedenti), occorre seguire la giurisprudenza consolidata sulla successione delle leggi nel tempo per stabilire l'effetto in sede esecutiva.
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