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Sentenza

Sentenza n. 2412/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del SILENZIO - DINIEGO formatosi per l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso "documentale-defensionale", presentata al COMUNE di NAPOLI, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 21 ottobre 2025; E PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ, EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/10 del SILENZIO-RIFIUTO formatosi sulla istanza di accesso "civico generalizzato" presentata, con il medesimo atto del 9 dicembre 2024, al COMUNE di NAPOLI, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento;

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale difensivo e silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso civico generalizzato relative al fascicolo edilizio del fabbricato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato al Comune di Napoli un'istanza cumulativa di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, e di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, chiedendo copia dell'intera documentazione acquisita nel fascicolo edilizio relativo a un proprio fabbricato, al fine di valutare iniziative a tutela dei propri diritti dominicali. Deduceva la formazione del silenzio-diniego sull'accesso documentale per il decorso del termine di trenta giorni e del silenzio-rifiuto sull'accesso civico generalizzato, lamentando la violazione della disciplina sull'accesso, dei principi di buon andamento e di durata ragionevole del procedimento e delle norme richiamate nel ricorso. Il Comune eccepiva l'inammissibilità per genericità dell'istanza, sostenendo che la richiesta di copia dell'intera documentazione del fascicolo non consentiva di individuare agevolmente gli atti e gli uffici competenti; in subordine deduceva l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo trasmesso al ricorrente, anche dopo l'instaurazione del giudizio, la documentazione rinvenuta. Il ricorrente dichiarava quindi il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto nei limiti segnati dalle disposizioni normative invocate. Ha poi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Comune aveva provveduto all'ostensione degli atti richiesti e il ricorrente aveva espressamente dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti validi motivi di compensazione, considerando sia l'attività amministrativa svolta dopo la proposizione del ricorso sia le difficoltà, evidenziate dal Comune, nell'individuazione della documentazione richiesta in termini generici. Il Comune è stato tuttavia condannato al solo rimborso del contributo unificato effettivamente versato dal ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    Il decorso del termine senza risposta determina, secondo la prospettazione del ricorrente, il silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale.

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    Costituiscono il fondamento dell'istanza di accesso documentale, proposta dal proprietario per finalità difensive.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Costituisce il fondamento della richiesta di accesso civico generalizzato, sulla quale il ricorrente assumeva essersi formato il silenzio-rifiuto.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato nell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente l'attribuzione del rimborso al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudizio in materia di accesso deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La genericità dell'istanza di accesso non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se la domanda è comunque formulata entro i limiti e sulla base delle disposizioni normative invocate; la valutazione deve essere compiuta in concreto dal giudice.
  • Ai fini della regolazione delle spese nei giudizi di accesso definiti per sopravvenuta ostensione, la tardività dell'adempimento amministrativo non impone necessariamente la condanna integrale alle spese: possono essere compensati i compensi quando l'attività amministrativa sia intervenuta dopo il ricorso ma siano ravvisabili difficoltà oggettive nell'individuazione della documentazione richiesta.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, l'amministrazione può essere tenuta al rimborso del contributo unificato effettivamente versato dal ricorrente, se l'ostensione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso civico generalizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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