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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6292/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/09/2022 per vari motivi: (i) errata qualificazione e applicazione delle fattispecie di furto aggravato (artt. 624, 625, 648 c.p.) e conseguente censura sulla procedibilità d'ufficio vs procedibilità a querela in seguito alla "riforma Cartabia" (d.lgs. n.150/2022); (ii) mancanza del dolo specifico richiesto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) nei confronti di Mennuti, Sabatino e Cangio, in quanto questi sarebbero stati soltanto trasportati nell'autovettura guidata da Battaglini senza aver previamente condiviso o contribuito causalmente alla decisione di forzare il posto di blocco; (iii) vizi di motivazione e di determinazione della pena (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, erronea applicazione della recidiva, eccessivo aumento per continuazione, vizio nella quantificazione della pena); (iv) presunta contraddittorietà nella riqualificazione del fatto di favoreggiamento (reale vs personale) e rifiuto dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi dedotti, ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti solo in relazione alla mancata prova del dolo specifico per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) contestato al capo E) nei confronti di MENNUTI RICCARDO, SABATINO MIRSADA e CANGIO ORIANA. Per tale punto la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Nel resto i ricorsi sono respinti o dichiarati inammissibili: in particolare il ricorso di BATTAGLINI ANTONIO è dichiarato inammissibile e questi è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla sopravvenuta procedibilità a querela dei furti, richiamando il principio della Sezioni Unite (sent. n.40150/2018 Salatino) sull'ammissibilità dell'impugnazione quando sopravviene la procedibilità a querela.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è costituito da dolo specifico; per la compartecipazione è necessario che il concorrente abbia almeno dolo eventuale, cioè la rappresentazione della concreta possibilità che venga forzato un posto di blocco e la determinazione ad accettarne le conseguenze. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova del dolo per Mennuti, Sabatino e Cangio e ha annullato la sentenza su questo capo

  • artt. 624, 625, 648 cod. pen.

    Le censure relative alla riqualificazione in furto aggravato e alla procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022 sono state ritenute inammissibili in Cassazione alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. Salatino), secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non travolge automaticamente l'inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Introduce, in alcuni casi, la procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio; la Corte ha richiamato la disciplina e la relativa giurisprudenza di legittimità per escludere che tale sopravvenienza comporti automaticamente l'accoglimento dell'impugnazione in cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio di merito; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello nel negare le attenuanti ex art. 62-bis, considerando irrilevanti le condotte confessorie in presenza di elementi probatori materiali

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena: la Corte ha considerato adeguata e congruente la quantificazione operata dalla Corte di appello, conforme ai criteri di cui a questo articolo

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    L'aumento per continuazione è stato considerato adeguatamente motivato; le doglianze sull'eccessività non superano il sindacato di legittimità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nei ragionamenti sulla rilevabilità d'ufficio di cause di non punibilità, ma la Corte sottolinea che tale norma non prevale sulla disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione e richiede la proposizione di una valida impugnazione

  • art. 384 cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità collegata al favoreggiamento personale (art. 378); la Corte ha ritenuto che l'apparente riferimento contraddittorio della Corte territoriale tra favoreggiamento reale e personale sia un mero errore materiale non idoneo a rendere incomprensibile la motivazione

  • Sez. U, sent. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Principio giurisprudenziale utilizzato dalla Corte di Cassazione per escludere che la sopravvenuta procedibilità a querela determini automaticamente la riforma di impugnazioni inammissibili; tale principio ha portato alla dichiarazione di inammissibilità delle censure basate sulla rinnovata procedibilità a querela

  • art. 546, comma 1, lett. e) n.2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al controllo della motivazione sulla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello e ha respinto le doglianze

Massime di principio

  • La riqualificazione di reati e la sopravvenuta procedibilità a querela a seguito di riforme legislative non determinano automaticamente l'accoglimento di ricorsi in cassazione: la questione può essere inammissibile se il ricorso non è validamente proposto, in particolare alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite (Salatino).
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è richiesto un dolo specifico: non è sufficiente la mera presenza nell'autovettura o il possesso della refurtiva; bisogna dimostrare la condivisione preventiva o almeno il dolo eventuale rispetto alla scelta di forzare il posto di blocco (chiara rappresentazione della concreta possibilità dell'evento e determinazione ad agire comunque).
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla determinazione della pena sono riservate al merito e difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate e logiche; il ricorrente deve dimostrare una manifesta illogicità o assenza di motivazione per ottenere accoglimento.
  • Errori materiali o riferimenti terminologici contraddittori nella motivazione (es. indicare erroneamente favoreggiamento personale invece che reale) non sempre determinano nullità o annullamento se il percorso logico complessivo rimane comprensibile.
  • La disparità di trattamento sanzionatorio tra coimputati non è di per sé indice di vizio di motivazione in cassazione, salvo che sia dimostrabile che il diverso trattamento sia irragionevole o paradossale rispetto alla fattispecie e agli elementi di fatto.

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