Cassazione Penale, Ordinanza n. 20482/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente, in qualità di prossima congiunta del soggetto condannato per omicidio, impugna l'ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione proposta contro la sentenza di condanna della Corte di assise di appello. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto infondate le allegazioni difensive dirette a escludere il coinvolgimento dell'imputato nella commissione del reato. Con memoria successiva insiste nel merito delle doglianze. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e indeterminato, perché si limita a rinviare all'istanza di revisione senza specificare quali siano gli elementi decisivi trascurati o mal valutati; inoltre reputa infondate le ulteriori argomentazioni difensive, poiché la valutazione preliminare sull'ammissibilità della revisione non può estendersi al merito della capacità delle nuove allegazioni di travolgere il giudicato, questione riservata alla fase di merito e da apprezzarsi eventualmente anche alla luce del ragionevole dubbio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo principale generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché privo di specificità e non idoneo a consentire il sindacato di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le ulteriori deduzioni svolte con memoria, chiarendo che, in sede di ammissibilità della revisione, non si deve ancora valutare l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di ribaltare il giudicato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
l'impugnazione deve contenere motivi specifici e determinati; il mero rinvio agli atti o all'istanza di revisione non soddisfa l'onere di specificità del ricorso.
la revisione è oggetto di un vaglio preliminare di ammissibilità distinto dal giudizio di merito sulla capacità delle nuove allegazioni di incidere sul giudicato.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile una richiesta di revisione, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente un generico richiamo all'istanza già proposta, ma occorre indicare puntualmente gli errori di fatto o di diritto denunciati.
- La verifica di ammissibilità della revisione riguarda solo la idoneità preliminare delle allegazioni a giustificare il superamento del giudicato; l'apprezzamento della loro effettiva capacità dimostrativa è riservato alla fase di merito.
- In sede di ammissibilità della revisione non compete al giudice anticipare la valutazione finale sulla possibilità che le nuove deduzioni travolgano la sentenza irrevocabile, anche in prospettiva di ragionevole dubbio.
- La genericità del motivo di ricorso, quando impedisce di comprendere i rilievi effettivamente mossi alla decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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