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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - della Nota del Comune di Nettuno prot. n. 9743 dell’11 febbraio 2025; - della Nota del Comune di Nettuno prot. n. 39554 del 19 giugno 2023, comunicata all’Avv. Stefano Nardella in data 16 gennaio 2025; - di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, consequenziale o comunque connesso, anche, allo stato, non conosciuto dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202503925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali di revoca della diffida alla demolizione di un'area rialzata realizzata senza titolo edilizio e di rigetto dell'istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Nettuno dell'11 febbraio 2025 e la precedente nota del 19 giugno 2023, con cui era stata revocata la diffida alla demolizione di un'opera realizzata su area privata condominiale. L'opera consisteva in una piattaforma rialzata di circa 50 cm e della superficie di circa 56 mq, articolata in una rampa, un vialetto con tre gradini, pavimentazione, ringhiera metallica e predisposizione per l'illuminazione, posta davanti all'ingresso di un ristorante. Il ricorrente ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 222/2016, degli artt. 3 e 11 del d.P.R. n. 380/2001 e del punto A4 della Tabella A allegata al d.P.R. n. 31/2017, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'opera non fosse una semplice rampa funzionale al superamento di barriere architettoniche, ma una terrazza o balconata rialzata, destinata anche al servizio esterno del ristorante e idonea a trasformare la destinazione dell'area e ad ampliare la superficie commerciale. Ha inoltre dedotto che l'intervento avrebbe richiesto un titolo edilizio e non sarebbe rientrato tra le opere esenti da autorizzazione paesaggistica. Il Comune e il controinteressato hanno sostenuto, invece, che l'opera fosse funzionale all'accesso al ristorante e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dal ricorrente il 30 novembre 2025, in violazione del termine di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'opera, per le dimensioni significative, la superficie di circa 56 mq, la piattaforma rialzata, la pavimentazione, la ringhiera e la presenza di tre gradini, non fosse qualificabile come semplice rampa esterna destinata esclusivamente al superamento di barriere architettoniche. La presenza dei gradini risultava inoltre incompatibile con una funzione esclusiva di accessibilità per persone con disabilità motoria. Il mero rispetto del limite di 60 cm di dislivello non era sufficiente a ricondurre l'intervento nell'esenzione paesaggistica prevista per le rampe, poiché occorreva verificare anche la concreta natura e funzione dell'opera. Il Comune aveva revocato la precedente diffida basandosi in modo acritico sulla perizia tecnica del controinteressato, senza svolgere un'istruttoria autonoma e approfondita, nonostante i precedenti sopralluoghi avessero qualificato l'opera come marciapiede rialzato dotato anche di predisposizione per l'illuminazione. Ne è derivato un difetto di istruttoria e un deficit motivazionale. Il TAR ha precisato che non era decisiva, ai fini dell'annullamento, la prova definitiva dell'uso dell'area come dehor, essendo sufficiente l'accertata trasformazione dello stato dei luoghi in assenza dei necessari titoli abilitativi. Le note del 19 giugno 2023 e dell'11 febbraio 2025 sono state annullate, con reviviscenza automatica della diffida alla demolizione n. 9/2022. Il Comune di Nettuno è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato e della società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine di 40 giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso

    La documentazione depositata oltre il termine previsto è stata stralciata dal giudizio.

  • d.P.R. 31/2017, Tabella A, punto A4

    interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm

    L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica richiede che l'opera sia effettivamente una rampa esterna indispensabile al superamento di barriere architettoniche; il solo rispetto del limite altimetrico non è sufficiente.

  • D.M. 2 marzo 2018, Tabella A, voce 30

    La riconducibilità astratta dell'intervento alla categoria delle rampe di edilizia libera non opera quando l'opera, per dimensioni e caratteristiche, costituisce una significativa piattaforma rialzata diversa da una rampa.

  • d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Allegato, Sezione II - Edilizia

    La qualificazione dell'intervento edilizio deve essere effettuata sulla base della sua effettiva consistenza e funzione, non sulla mera denominazione attribuita dall'amministrazione.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La corretta qualificazione urbanistico-edilizia dell'opera richiede l'esame concreto della trasformazione realizzata e delle sue caratteristiche.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Il titolo edilizio deve riferirsi a un intervento concretamente qualificato e legittimato; la revoca della diffida non poteva prescindere dall'accertamento della necessità dei titoli abilitativi.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'opera edilizia ai fini dell'applicazione dei regimi di edilizia libera e di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica deve basarsi sulla sua concreta consistenza, dimensione e funzione, non sulla denominazione formale di "rampa" attribuita dal privato o dall'amministrazione.
  • L'esenzione paesaggistica prevista per le rampe esterne destinate al superamento di dislivelli non superiori a 60 cm richiede non soltanto il rispetto del limite altimetrico, ma anche l'effettiva indispensabilità e funzionalità dell'opera rispetto all'eliminazione delle barriere architettoniche.
  • Un'opera di superficie significativa, costituita da una piattaforma rialzata con pavimentazione, ringhiera e ulteriori elementi costruttivi, può eccedere il concetto di semplice rampa anche se comprende una porzione digradante e supera un dislivello inferiore a 60 cm.
  • L'amministrazione che intenda revocare una precedente diffida alla demolizione deve svolgere un'istruttoria autonoma e completa sulla natura e sulla funzione dell'opera; è illegittimo recepire acriticamente la perizia tecnica del privato senza confrontarla con i sopralluoghi e gli accertamenti precedentemente effettuati.
  • La motivazione del provvedimento di revoca è carente quando non spiega perché un'opera precedentemente qualificata come marciapiede rialzato, di notevoli dimensioni e dotata di ulteriori elementi costruttivi, debba essere ricondotta alla diversa categoria delle rampe esenti da titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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