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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13966/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il proprietario di un terreno gravato da servitf9 di passaggio pedonale e carrabile ha agito contro il condominio confinante sostenendo che quest'ultimo, tramite condotte materiali e atti amministrativi/giudiziali, avesse ostacolato l'accesso al fondo e frustrato l'utilizzo dell'area come parcheggio commerciale. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il risarcimento dei danni patrimoniali e da perdita di avviamento; la corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, ritenendo non provate le condotte materiali, esauriti in atti istantanei e quindi prescritti i fatti specificamente allegati, inefficace l'asserito atto interruttivo del 21.3.2003 e non illecita la resistenza processuale del condominio. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale escluso la prova delle condotte ostruzionistiche; 2) violazione degli artt. 2947 e ss. c.c. e dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la lettera del 21.3.2003 avesse interrotto la prescrizione e che il danno derivasse anche dalla custodia del viale e del cortile nonche9 dal divieto dell'art. 1067, comma 2, c.c.; 3) violazione degli artt. 2947 e ss. c.c. per l'esclusione dell'illecito permanente; 4) violazione dell'art. 1067, comma 2, c.c., e conseguentemente degli artt. 1218, 2043, 2946 e 2947 c.c., assumendo che la violazione del dovere del fondo servente dovesse ricondursi alla responsabilite0 contrattuale con prescrizione decennale. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perche9 diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, basati su questioni di fatto o su questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio, e perche9 la sentenza impugnata aveva correttamente ricondotto la pretesa originaria all'art. 2043 c.c. con conseguente prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva escluso ogni pretesa risarcitoria nei confronti del condominio. Il ricorrente e8 stato condannato alle spese del giudizio di legittimite0, con distrazione in favore dei difensori antistatari del condominio, ed e8 stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha affermato che le doglianze miravano a ottenere un nuovo esame delle prove e a introdurre in cassazione una diversa qualificazione giuridica della domanda (responsabilite0 contrattuale ex art. 1067 c.c. e art. 1218 c.c.), questione mai ritualmente proposta nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma sull'onere della prova e8 censurabile in cassazione solo se il giudice ha erroneamente ripartito l'onere tra le parti; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale del risarcimento da fatto illecito; la Corte osserva che non riguarda la natura permanente o istantanea dell'illecito, ma il solo termine prescrizionale.

  • art. 2943 c.c.

    evocato in relazione agli atti interruttivi della prescrizione, ma la Corte ritiene che la censura investa in realte0 una rivalutazione del contenuto della corrispondenza.

  • art. 2051 c.c.

    la questione viene ritenuta nuova e comunque non trattata nei gradi di merito; non puf2 essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 1067, comma 2, c.c.

    anche questa questione e8 considerata nuova; il ricorrente tentava di ricondurre la fattispecie alla violazione del divieto del proprietario del fondo servente di aggravare la servitf9 per ottenere un diverso regime di responsabilite0 e prescrizione.

  • art. 1218 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la natura contrattuale della responsabilite0, ma la Corte rileva che la questione non era stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 2043 c.c.

    la sentenza impugnata aveva ricondotto la condotta allegata a responsabilite0 extracontrattuale; tale qualificazione non viene scalfita dai motivi di ricorso.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale propria della responsabilite0 contrattuale, ma la Corte esclude che la diversa qualificazione fosse stata ritualmente proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie prima della camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    tutti i motivi sono formalmente prospettati come violazione di legge, ma in concreto mirano a una rivalutazione del fatto o introducono questioni nuove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilite0 del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. e8 deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non e8 consentito usare tale norma per contestare l'apprezzamento delle prove o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In sede di legittimite0 non e8 ammissibile trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: il giudice di cassazione non puf2 riesaminare il materiale istruttorio per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.
  • La deduzione di un atto interruttivo della prescrizione deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; se la censura richiede una nuova interpretazione del contenuto della corrispondenza o dei documenti, essa e8 inammissibile perche9 attiene al fatto.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta nuove causae petendi o nuove qualificazioni giuridiche della domanda che richiedano accertamenti in fatto non compiuti nei gradi precedenti.
  • La qualificazione della responsabilite0 come extracontrattuale o contrattuale incide sul regime di prescrizione solo se la diversa impostazione sia stata ritualmente dedotta e coltivata nel merito; altrimenti la Corte non puf2 sostituirvi una nuova base giuridica.
  • La natura istantanea o permanente dell'illecito rileva per individuare il dies a quo della prescrizione, non per modificare la durata del termine prescrizionale applicabile.
  • Le questioni non affrontate dalla sentenza impugnata e non devolute nei gradi di merito non possono essere fatte valere in cassazione per superare un accertamento di prescrizione o per mutare la struttura della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della provaPrescrizioneInadempimentoResponsabilità della PAProprietàServitù
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

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