Cassazione Penale, Sentenza n. 16077/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione dell'art. 61 n. 1 c.p. (circostanza aggravante dei futili motivi) e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la Corte territoriale non ha valutato complessivamente il contesto e che l'azione dello Zuccaro non sarebbe stata dettata da "vendetta" futilmente motivata, ma dalla necessità di difendere un amico assalito durante una rissa; ha inoltre richiamato una decisione parallela relativa al coimputato Valle, nella quale l'aggravante era stata esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di futili motivi da parte della Corte d'assise d'appello, che aveva ricostruito la dinamica: provocazione e rissa all'interno del locale, allontanamento dei due imputati, loro ritorno armati all'uscita della discoteca, con conseguente omicidio di un giovane e gravi ferimenti di altri. La Corte ha confermato che lo Zuccaro agì per "vendetta" in termini sproporzionati rispetto agli eventi iniziali e che la censura della difesa (sostegno che avesse agito per difendere l'amico) implicherebbe una rivalutazione del materiale probatorio, giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità. È stato dunque escluso ogni vizio di motivazione rilevante e la sentenza impugnata è stata confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali oltre alla conferma delle pene precedenti (ergastolo e responsabilità per i reati ascritti).
Norme richiamate
art. 61 n. 1 cod. pen.
La circostanza aggravante dei "futili motivi" sussiste quando la determinazione criminosa è stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità o sproporzione rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune sentimento, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa; il motivo appare così più come pretesto per lo sfogo di un impulso violento che come causa determinante.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 4 del 16/09/2022; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017; Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020; Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019; Sez. 5, n. 36892 del 21/04/2017
La giurisprudenza definisce la circostanza come di "natura ancipite": occorre un raffronto tra il reato commesso e la determinazione soggettiva che lo ha mosso. L'accertamento richiede: identificazione del movente; verifica oggettiva (sproporzione tra reato e motivo) e soggettiva (se la sproporzione esprime un moto interiore ingiustificato, quindi un mero pretesto); ancoraggio al contesto concreto (connotazioni culturali, contesto sociale, momento e fattori ambientali). Non è ammissibile in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti che implichi un giudizio meramente di fatto.
Massime di principio
- Per qualificare un motivo come "futile" è necessario comparare il movente con la gravità dell'azione: la mera percezione soggettiva dell'agente non è sufficiente.
- Il giudice deve accertare il movente e valutare sia la sproporzione oggettiva tra fatto e causa, sia la valenza soggettiva (se lo stimolo è un mero pretesto per uno sfogo violento).
- Nella valutazione vanno considerati il contesto concreto, le condizioni personali e gli elementi ambientali: non si procede in astratto.
- La qualificazione dell'aggravante è soggettiva rispetto all'autore: decisioni divergenti tra giudici per diversi coimputati possono sussistere e non impongono automaticamente uniformità di valutazione.
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una diversa valutazione del fatto che implichi una rivalutazione delle prove (ossia un sindacato di merito): le contestazioni devono riguardare errori di diritto o gravi vizi motivazionali.
- La prova di un'azione difensiva (es. tentativo di salvare un amico) deve emergere in modo tale da rendere implausibile la qualificazione motivazionale come "vendetta"; in assenza di ciò, prevale la valutazione di sproporzione e riprovevolezza.
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