Cassazione Penale, Sentenza n. 10968/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili, deducendo quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'affermazione che le scritture non fossero state disponibili (la difesa sosteneva che i libri fossero stati custoditi dall'ex socio Barbera e distrutti in seguito ad allagamento/sgombero); (2) mancata derubricazione del reato in bancarotta semplice per assenza del dolo qualificato richiesto per la fattispecie più grave; (3) mancata disapplicazione della recidiva contestata e valutazione errata della personalità e dei precedenti dell'imputato; (4) erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3 legge fallimentare (danno di lieve entità), sostenendo che la misura del passivo non è decisiva e che la mancanza dei libri non aveva inciso significativamente sull'attivo ripartibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto preclusa la rilettura dei fatti da parte del giudice di legittimità e ha confermato la valutazione del merito che aveva ritenuto implausibile la versione difensiva circa la conservazione e la successiva distruzione delle scritture, osservando che la contabilità per il periodo 2010-2015 non risultava aggiornata né consegnata. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di derubricazione, confermando che la persistenza dell'omissione per anni consentiva di desumere il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e quindi la qualificazione in bancarotta fraudolenta documentale. Il terzo motivo è stato dichiarato generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivatamente confermato la valutazione sulla recidiva e sull'equivalenza delle attenuanti generiche. Il quarto motivo è stato dichiarato generico: l'attenuante di lieve entità è stata esclusa correttamente in relazione all'entità del danno e alla rilevanza delle condotte ai fini della ricostruzione dell'attivo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Distinzione tra diverse ipotesi di bancarotta documentale: l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture integra la bancarotta documentale fraudolenta quando è provato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; la fraudolenta tenuta di scritture è fattispecie distinta che presuppone libri effettivamente rinvenuti e falsificati.
art. 217 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta semplice; la derubricazione alla fattispecie semplice richiede l'assenza del dolo qualificato e la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il dolo specifico fosse desumibile dalla persistente omissione.
art. 219 comma 3 legge fallimentare
L'attenuante per danno di lieve entità va valutata con riferimento all'effettiva incidenza delle condotte sulla possibilità per la massa creditoria di esercitare le azioni utili (revocatorie e altre): la mera entità formale del passivo non è sufficiente a provare la tenuità del danno; il giudice del merito può escluderla quando l'omissione impedisca la ricostruzione gestionale e renda rilevante il pregiudizio.
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale evocato dal ricorrente in tema di valutazione probatoria: la Corte di Cassazione ha richiamato il principio per cui non può sostituirsi al giudice del merito nella riconsiderazione degli accertamenti di fatto.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza udienza con le parti che hanno concluso per iscritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzioni, applicata nel caso concreto con condanna al versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non reitera il giudizio di fatto: non può riconsiderare autonomamente la plausibilità delle ricostruzioni probatorie adottate dai giudici di merito, salvo profili di diritto o vizi procedurali evidenti.
- L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale fraudolenta quando dal comportamento persistente e dalle circostanze emerga il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; la persistenza temporale dell'omissione e giustificazioni contraddittorie favoriscono tale inferenza.
- Per ottenere la derubricazione in bancarotta semplice è necessario dimostrare l'assenza del dolo qualificato: la mera carenza o dispersione di documenti non è di per sé sufficiente se ricorre l'elemento soggettivo volto a pregiudicare i creditori.
- L'attenuante di lieve entità (art. 219, comma 3 legge fallimentare) richiede prova o elementi concreti che l'assenza delle scritture non abbia inciso in modo significativo sulla massa creditoria; il carico del passivo e l'incapacità di ricostruire l'attivo ostano alla sua concessione.
- Le censure generiche sulla valutazione della recidiva o delle attenuanti sono inammissibili: è necessario un concreto e specifico confronto critico con la motivazione del giudice di merito per sperare in accoglimento in sede di legittimità.
- Gli appelli o ricorsi manifestamente infondati o redatti con colpa possono comportare, oltre al rigetto, la condanna a spese e a sanzioni per la cassa delle ammende.
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