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Sentenza

Sentenza n. 2876/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202602099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del 23 luglio 2026 di approvazione dei verbali e di aggiudicazione a Engie Servizi S.p.A. dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'area arrivi extra Schengen dell'aeroporto di Trapani Birgi, nonché gli atti di gara e la valutazione delle offerte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione, chiedendo la revisione dei punteggi dell'aggiudicataria, la modifica della graduatoria e l'aggiudicazione in proprio favore, oltre all'inefficacia e al subentro nel contratto o, in subordine, al risarcimento per equivalente. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 108 e dei principi del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, errore di fatto, difetto d'istruttoria e motivazione, sostenendo che i punteggi attribuiti all'aggiudicataria per i sub-criteri B.2 e C.1 fossero privi di adeguata motivazione; (2) violazione della lex specialis, in particolare dell'art. 18.5 del disciplinare, e dei principi di trasparenza e imparzialità, perché l'attribuzione di coefficienti e punteggi numerici non avrebbe dato conto degli specifici elementi delle offerte valutati; (3) violazione del principio del risultato, prospettata in termini generici e connessa alla valutazione e alla graduatoria. L'aggiudicataria aveva conseguito 32,4 punti per l'offerta tecnica e 27,3578 per quella economica, per un totale di 59,7578; la ricorrente aveva ottenuto rispettivamente 30,2 e 28,7261, per un totale di 58,9261.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare e ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: la valutazione tecnica della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica erroneità o irragionevolezza o per decisivo errore di fatto; nel caso concreto non erano emersi tali vizi. Inoltre, la griglia di gara dettagliata e articolata, con criteri, sub-criteri, punteggi e descrittori graduati, rendeva comprensibile e controllabile il giudizio, sicché il punteggio numerico era sufficiente a motivare la valutazione. Ha respinto anche il secondo motivo: interpretato sistematicamente, l'art. 18.5 del disciplinare non imponeva una distinta motivazione discorsiva per ciascun coefficiente, ma richiedeva un giudizio sintetico, chiaro e coerente riferito agli elementi predeterminati; tale funzione era assolta dai punteggi assegnati secondo il metodo qualitativo-graduale e dai descrittori del disciplinare, come risultava dal verbale n. 10. Ha respinto il terzo motivo perché generico e comunque infondato: il miglior punteggio tecnico dell'aggiudicataria era coerente con i punteggi ottenuti nei singoli sub-criteri. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Airgest S.p.A. e dell'aggiudicataria, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori per ciascuna; spese compensate nei confronti dell'Assessorato, costituitosi con memoria meramente formale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.

    La controversia può essere definita con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 60 c.p.a. e le parti ne siano state avvisate.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione attraverso giudizi e punteggi attribuiti in applicazione dei criteri valutativi previsti dal bando di gara costituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, che può essere sindacato solo in caso di macroscopica erroneità o irragionevolezza o in caso di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7458), non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria autonoma valutazione a quella effettuata dalla Commissione in quanto, in caso contrario, vi sarebbe un’invasione nelle attribuzioni che la legge riserva all’amministrazione;

    Il richiamo all'art. 108 è parte della censura; il principio applicato dal TAR è che la valutazione tecnica delle offerte è sindacabile solo per macroscopica erroneità o irragionevolezza o per decisivo errore di fatto, senza sostituzione del giudice alla commissione.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Va infatti rammentato che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.

    Le clausole della lex specialis devono essere lette congiuntamente secondo i criteri letterale e sistematico, attribuendo a ciascuna il significato risultante dal complesso della disciplina di gara.

Massime di principio

  • La valutazione delle offerte tecniche compiuta dalla commissione mediante giudizi e punteggi, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica erroneità o irragionevolezza o di decisivo errore di fatto e non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice a quella della commissione.
  • Il punteggio numerico può assolvere l'obbligo di motivazione della valutazione tecnica quando la disciplina di gara predispone criteri e sub-criteri sufficientemente chiari, analitici e articolati, con punteggi e descrittori tali da rendere comprensibile e controllabile l'iter valutativo.
  • L'obbligo di motivazione previsto dalla lex specialis va interpretato sistematicamente con le disposizioni che definiscono criteri, sub-criteri e metodo di attribuzione dei coefficienti. Se tale sistema rende riconoscibile il giudizio attraverso l'associazione tra elemento valutato, descrittore qualitativo e punteggio, non è necessaria una distinta proposizione discorsiva per ogni coefficiente, salvo che la lex specialis la richieda espressamente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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