Cassazione Civile, Ordinanza n. 41048/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Mali aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria, dopo il diniego della Commissione territoriale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Potenza aveva confermato il rigetto, ritenendo non credibile e comunque non rilevante ai fini delle forme di protezione il racconto dell'interessato, che riferiva di essere fuggito per un conflitto con uno zio paterno e con i cugini per ragioni ereditarie; aveva inoltre escluso che la situazione del Mali imponesse protezione sussidiaria o che emergesse una vulnerabilità individuale. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva: nullità della sentenza per motivazione carente sulla protezione umanitaria e illogicità sulla compensazione delle spese; carenza di motivazione e omesso esame della situazione socio-politica del Mali e della corruzione; violazione di norme internazionali, del d.lgs. 251/2007 e del d.lgs. 25/2008 per la valutazione di non credibilità e per il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria ai fini della protezione sussidiaria; violazione delle norme sulla protezione umanitaria. La Corte di cassazione però non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che, dopo un ordine di rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato, il ricorso notificato non era stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto, essendo stato depositato solo molti mesi dopo. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggravato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per tardivo deposito del ricorso notificato dopo l'ordine di rinnovazione della notificazione. Ha applicato il principio secondo cui il termine di deposito decorre dalla scadenza del termine assegnato per la rinnovazione, e la tardività comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, anche se la notifica rinnovata sia stata tempestiva. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non si è difeso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Vengono richiamati i singoli vizi di ricorso dedotti dal ricorrente, ma la Corte non esamina il merito perché decide in rito per improcedibilità.
art. 132 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per denunciare carenza motivazionale della sentenza d'appello.
art. 291 c.p.c.
L'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso deve essere eseguito nel termine assegnato; il suo mancato rispetto rileva ai fini dell'improcedibilità.
art. 307 c.p.c.
È richiamato nel vaglio preliminare sulla tempestività dell'adempimento ordinato dalla Corte.
art. 371 bis c.p.c.
Il ricorso notificato dopo ordine di integrazione/rinnovazione del contraddittorio deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, a pena di improcedibilità; la regola si applica anche al rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c.
art. 369 c.p.c.
Il termine ordinario di deposito del ricorso non si applica al caso di rinnovazione della notifica ordinata dalla Corte; opera invece il termine speciale collegato alla scadenza del termine assegnato.
art. 156 c.p.c.
Il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di un termine perentorio come quello di deposito del ricorso rinnovato.
art. 83, D.L. 18/2020
È richiamata la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale, considerata nel calcolo del termine finale.
art. 36, comma 1, D.L. 23/2020
È richiamata insieme alla sospensione emergenziale per il computo del termine di deposito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di improcedibilità.
art. 1 Convenzione di Ginevra del 28/7/1951
Norma richiamata dal ricorrente tra i parametri della censura sulla protezione internazionale.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948
Richiamata dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale.
artt. 2, 3, 5, 7, 14, 16 e 17, d.lgs. 251/2007
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione negativa sulla protezione internazionale, ma senza esame di merito da parte della Corte.
art. 8, d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente per il dovere di cooperazione istruttoria e l'esame della situazione del Paese d'origine.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria.
art. 15, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel ricorso in connessione con la protezione umanitaria.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel ricorso quale base normativa della protezione umanitaria.
art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come divieto di respingimento/rimpatrio in situazioni ostative.
artt. 2, 10, 32 Cost.
Richiamati dal ricorrente a fondamento costituzionale delle censure sulla protezione.
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, il ricorso rinnovato deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto dall'art. 371 bis c.p.c., computato dalla scadenza del termine assegnato per la rinnovazione; il deposito tardivo comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
- La disciplina del deposito del ricorso rinnovato si applica anche all'ipotesi in cui la Corte abbia ordinato il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. nei confronti di una parte intimata non costituita.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di un termine perentorio di deposito, perché l'art. 156 c.p.c. opera solo per irregolarità di forma e non per il mancato rispetto di termini processuali perentori.
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, le censure sul merito restano assorbite se il ricorso è improcedibile per inosservanza degli adempimenti processuali relativi alla rinnovazione della notifica.
- rami
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