Cassazione Penale, Sentenza n. 8117/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Castelli, subentrato come amministratore della GTM s.r.l. circa sei mesi prima del fallimento (sett. 2021), è stato accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per aver distratto due veicoli formalmente noleggiati ad ADL e merce per oltre 130.000 euro in coincidenza con la dichiarazione di fallimento, nonché per non aver tenuto o ricostituito la contabilità. Ha proposto sette motivi di ricorso: errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto al dolo per la bancarotta patrimoniale (sostenendo di essere all'oscuro degli accordi precedenti e vittima del precedente amministratore), analoghe doglianze per la bancarotta documentale; contestazione di avere attribuito al ricorrente condotte non sue; mancata assunzione di prove decisive (richiesta di rinnovazione istruttoria sulla sottoscrizione di ricevute) e mancata considerazione delle dichiarazioni del curatore fallimentare; errori nella valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e nella quantificazione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato compiutamente la responsabilità di Castelli, evidenziando la sua effettiva gestione (aumenti di capitale, trasferimento di sede, ordini di forniture) e la natura predatoria delle distrazioni in coincidenza con il fallimento. Ha inoltre precisato che la contestata 'partecipazione al sodalizio' non è stata affermata dalla Corte d'appello e che il punto centrale è la distrazione dei beni. Per la bancarotta documentale la Corte ha sottolineato l'obbligo dell'amministratore subentrante di sanare o ricostituire la contabilità, obbligo non assolto. Sul piano processuale la Cassazione ha escluso l'ammissibilità delle doglianze relative a prove non chieste ai sensi dell'art. 495 c.p.p. e ha respinto le restanti censure come generiche o non confrontate con la motivazione di merito. Conseguenze pratiche: confermate le condanne (pena di tre anni di reclusione) e gli effetti civili così come definiti dalla Corte d'appello (che aveva parzialmente rimodulato le pene accessorie ai sensi dell'art. 216 legge fallimentare). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216 (ultimo comma)
La Corte d'appello aveva rimodulato la durata delle pene accessorie previste da tale norma; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione di merito.
legge fallimentare, art. 219 comma 2 n.1
La norma è stata richiamata in relazione al riconoscimento di una aggravante connessa allo stato e alle modalità della condotta; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle circostanze aggravanti.
codice di procedura penale, art. 495 secondo comma
La Cassazione ricorda che la mancata assunzione di prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo se, in primo grado, era stata chiesta l'ammissione del mezzo probatorio ai sensi di tale norma; la mancata richiesta rende inammissibile la doglianza.
codice di procedura penale, art. 606 lett. d
La doglianza fondata su presunte omissioni probatorie o travisamenti richiede specificità; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche o non puntualmente confrontate con la motivazione, e pertanto inammissibili o infondate.
codice di procedura penale, art. 616
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte ha irrogato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Chi subentra nella carica di amministratore di una società in stato di crisi ha l'obbligo di ricostituire o instaurare la contabilità e può essere ritenuto responsabile per omissioni precedenti se non adempie a tale dovere.
- La semplice affermazione difensiva di essere all'oscuro di operazioni compiute dal precedente amministratore non è sufficiente: il giudice valuta l'effettività della gestione, gli atti compiuti dall'amministratore subentrante e la congruenza temporale delle distrazioni rispetto al fallimento.
- Per dedurre in cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva è necessario che la relativa richiesta sia stata formulata (e rigettata) nel processo di merito ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; altrimenti la censura è inammissibile.
- Le doglianze generiche sul mancato confronto con la motivazione o sul travisamento probatorio sono spesso inammissibili: il ricorrente deve indicare concretamente in cosa la motivazione sia carente o contraddittoria.
- La qualificazione del reato tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta richiede una valutazione motivata del dolo specifico: il comportamento predatorio e la coincidenza temporale tra acquisti/distrazioni e fallimento sono elementi che, se provati, supportano l'accertamento del dolo.
- Le decisioni discrezionali sulla concessione e quantificazione di provvisionali in sede penale sono difficilmente sindacabili in cassazione, essendo atti del tutto discrezionali e meramente deliberativi.
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