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Sentenza

Sentenza n. 1372/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 29 del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2025.

Giustizia amministrativa202503890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, che ordinava l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 29 del 19 febbraio 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad assegnare ai ricorrenti, per le annualità indicate nel titolo, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, o altro strumento equivalente, per gli importi complessivi individualmente riconosciuti. Il titolo era stato notificato il 27 marzo 2025, era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'11 settembre 2025, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. I ricorrenti hanno dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dall'Amministrazione l'inadempimento all'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecco, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coinvolgimento delle strutture organizzative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato dal TAR in materia di applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a un obbligo risultante da una sentenza passata in giudicato può essere accertato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l'amministrazione, pur costituita, non contesti specificamente il mancato adempimento.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un Commissario ad acta.
  • Il Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e per gestione della relativa spesa; quando svolge le funzioni commissariali nell'ambito dei propri compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
  • In presenza di accertata inottemperanza al giudicato, le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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