Sentenza n. 14058/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti della ricorrente del 30 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso agli atti del 30 marzo 2026, relativa ai provvedimenti di fermo amministrativo iscritti sull'autovettura della ricorrente e ai relativi atti presupposti e relate di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria del fermo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a., il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso presentata il 30 marzo 2026 nei confronti della società resistente. L'istanza riguardava tre provvedimenti di fermo amministrativo iscritti nel pubblico registro automobilistico sulla propria autovettura, nonché i relativi atti presupposti e le relate di notificazione. Con un unico motivo ha dedotto la sussistenza delle condizioni per l'esibizione e l'estrazione di copia, evidenziando il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione, anche in funzione della tutela della propria posizione giuridica e dell'eventuale impugnazione dei fermi amministrativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i requisiti dell'interesse all'accesso documentale: diretto, perché la ricorrente era destinataria della notificazione dei provvedimenti di fermo e quindi titolare di una posizione differenziata e qualificata; concreto, perché la conoscenza degli atti era funzionale all'esercizio del diritto di difesa e alla possibile azione di caducazione dei provvedimenti; attuale, perché l'accesso era collegato all'esigenza di preservare la possibilità di circolazione dell'autovettura sottoposta a fermo. Il giudice ha quindi ordinato alla società resistente di consentire l'accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, correlato a una posizione individuale qualificata e funzionale alla tutela di una situazione giuridica; nel caso concreto tali requisiti ricorrono in capo alla destinataria dei provvedimenti di fermo amministrativo.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato accolto con ordine di esibizione della documentazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'interesse all'accesso documentale è diretto quando il richiedente è destinatario dell'atto o comunque titolare di una posizione personale, differenziata e qualificata, non riconducibile a una legittimazione generale o a un'azione popolare.
- L'interesse all'accesso è concreto quando la conoscenza dei documenti è specificamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa e alla possibile tutela giudiziale della posizione del richiedente.
- L'interesse all'accesso è attuale quando l'ostensione è idonea a incidere concretamente sulla conservazione o sull'esercizio di un bene della vita, anche con riferimento alla possibilità di utilizzare e far circolare un bene mobile sottoposto a fermo amministrativo.
- La destinataria di un provvedimento di fermo amministrativo su un veicolo ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere al provvedimento, agli atti presupposti e alle relate di notificazione, in funzione della tutela contro il fermo.
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