Cassazione Penale, Sentenza n. 42183/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, in parziale riforma del GUP di Brindisi, aveva condannato Caccetta per più reati: (capo A) detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso con Di Latte e Cardone (periodo 25/11/2018-03/02/2019); (capo B) detenzione ai fini di spaccio con Mark Angelo Creti (10/03/2019); (capo M) tentata estorsione nei confronti di Jacopo Russo (20/09/2019). Il ricorso, proposto con tre motivi, deduce: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria rispetto al capo A, perché le intercettazioni valorizzate riguarderebbero attività dei coimputati senza provare il contributo di Caccetta; 2) analogo vizio sul capo B: le conversazioni con una terza (Selene Spagna) andrebbero interpretate alla luce di una relazione extraconiugale e il rinvenimento di 18 g di stupefacente sarebbe insufficiente a provare la cessione imputata; 3) errore di qualificazione giuridica per il capo M: la condotta non sarebbe estorsiva ma esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), essendo il credito della moglie reale e azionabile in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi (riguardanti i reati di droga) sono stati ritenuti inammissibili e comunque manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello, richiamando e integrando la motivazione del giudice di primo grado, avesse adeguatamente indicato elementi di prova (intercettazioni dettagliate, immagini di videosorveglianza, sequestro di sostanze, comportamenti indicativi di spartizione dei proventi) e che la loro interpretazione costituisca valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità. Il terzo motivo (qualificazione dell'episodio come estorsione) è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la valutazione che la violenza fosse finalizzata a ottenere una pretesa non azionabile giudizialmente nei confronti della vittima e quindi idonea a integrare il reato di estorsione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110 e 81 cod. pen.
Richiamati per la configurazione del concorso di persone nel reato e per la recidiva/ricaduta come circostanza da valutare nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione delle circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa al sistema sanzionatorio per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi materiali e il concorso del ricorrente, sulla base di intercettazioni, immagini e sequestri.
art. 56 cod. pen. e art. 629 cod. pen.
Art. 56 (tentativo) e art. 629 (estorsione): utilizzati per la contestazione del capo M quale tentata estorsione; la Corte ha confermato la qualificazione come tentata estorsione essendo la condotta diretta a conseguire un vantaggio ingiusto mediante costrizione.
art. 192 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione al canone di valutazione delle prove; la Cassazione ha ricordato che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto e di merito, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o irragionevole.
art. 533 c.p.p.
Rinvio al principio dell'accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio" per la condanna penale; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità operato in appello rispettasse tale standard e che il ricorso non dimostri insufficienza tale da sovvertire la decisione.
art. 393 c.p.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la questione è stata esaminata per distinguere tale reato dall'estorsione: la Corte ha ritenuto che la violenza fosse finalizzata a far sorgere o ottenere una posizione non azionabile giudizialmente e quindi integrasse l'estorsione, non l'esercizio arbitrario.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili; usata quale riferimento per la determinazione della somma da versare.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e delle immagini di videosorveglianza è valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione può sindacarla solo se emerge manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
- In cassazione occorre un confronto puntuale e giuridicamente fondato con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di merito senza indicare vizi di diritto porta all'inammissibilità.
- Per distinguere esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione il criterio principale è la natura della pretesa e la sua azionabilità: se la violenza mira a far valere un diritto già esistente e azionabile in giudizio prevale l'esercizio arbitrario; se mira a ottenere o consolidare una posizione non realizzabile giudizialmente e procura un ingiusto vantaggio si configura l'estorsione.
- La presenza fisica in prossimità del luogo di rinvenimento della droga, il sequestro di stupefacente, la condivisione di profitti e le conversazioni che evidenziano l'organizzazione delle forniture costituiscono elementi convergenti utili a fondare la responsabilità in reati di spaccio, e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
- La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile quando il ricorrente non illustra in maniera specifica i vizi di diritto o si limita a proporre una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
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