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Sentenza

Sentenza n. 5469/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a seguito di Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario: - della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202302027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione regionale di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento della determinazione direttoriale regionale che quantificava gli importi asseritamente dovuti, dei decreti ministeriali attuativi e dell'accordo Stato-Regioni richiamato negli atti impugnati. Gli atti erano contestati per asseriti profili di illegittimità del meccanismo del payback, ma la sentenza non esamina nel merito le censure. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere versato la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, poiché il pagamento della quota ridotta non soddisfa la pretesa demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il versamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno per la ricorrente l'utilità concreta della decisione. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    La disposizione è richiamata quale base normativa del pagamento effettuato dalla ricorrente; il versamento della quota ridotta ha determinato la sopravvenuta inutilità della pronuncia richiesta.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., quale fondamento della compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'oggetto della domanda in modo satisfattivo, come può avvenire mediante l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato; il mero pagamento dell'importo richiesto non soddisfa una domanda di annullamento diretta a evitare qualsiasi pagamento.
  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente esegue spontaneamente il pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione, tale condotta può rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia e determinare la sopravvenuta carenza di interesse, anche se non comporta l'annullamento degli atti impugnati.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata in concreto, verificando se la pronuncia giudiziale possa ancora procurare al ricorrente un'utilità effettiva e attuale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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