Cassazione Civile, Ordinanza n. 09550/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalle trattenute operate dalla Cassa su ratei di pensione già liquidati, a titolo di contributo di solidarietà previsto da delibere interne e dal regolamento previdenziale dell'ente. Il pensionato ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità di tali prelievi, almeno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo che la Cassa non fosse legittimata ad imporre il contributo in assenza di una specifica norma di legge, stante la riserva di legge dell'art. 23 Cost.; ha inoltre escluso la prescrizione quinquennale e ha fatto decorrere gli interessi dalle singole trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina della privatizzazione degli enti previdenziali e della normativa sopravvenuta, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà anche perché deliberato prima della maturazione del diritto a pensione; (2) errata esclusione dell'applicabilità del contributo almeno per il biennio 2012-2013; (3) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute; (4) erronea decorrenza degli interessi dalla data di ciascun prelievo anziché dalla richiesta di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo, il secondo e il quarto motivo inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrari a un orientamento di legittimità consolidato, non scalfito dagli argomenti difensivi della ricorrente. In particolare, ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati possono intervenire nei limiti dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ma non possono istituire con propria autonomia regolamentare un contributo di solidarietà sui trattamenti già quantificati e attribuiti; ha altresì ribadito che il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., e che le norme invocate dalla Cassa presuppongono interventi finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo, elemento estraneo al contributo straordinario di solidarietà. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato che la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito; quando è controversa la misura del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. Ha inoltre ribadito che gli interessi sulle somme indebitamente trattenute decorrono dalla data dei singoli prelievi, essendo i crediti previdenziali unitari e comprendendo gli accessori come parte essenziale della prestazione. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, condannando la ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore del resistente e di € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
delimita l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati: consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma non l'istituzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
la novella non attribuisce alla Cassa il potere di introdurre un contributo di solidarietà, perché l'intervento sul pro rata non consente di incidere in tal senso.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
norma di interpretazione autentica richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non pertinente perché riguarda atti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e non il contributo straordinario di solidarietà.
art. 24, comma 24, lettera b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
presuppone interventi degli enti previdenziali finalizzati all'equilibrio finanziario a lungo termine; non copre il contributo di solidarietà oggetto di causa.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa, non potendo essere introdotto solo con fonte regolamentare.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di legittimità, senza che la Corte ne fondi la decisione.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte in tema di contributo e prescrizione, ma non decisivo autonomamente nella ratio della decisione.
art. 38 Cost.
richiamato in relazione alla disciplina previdenziale e alla prescrizione, senza costituire il fulcro della decisione.
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma non decisivo ai fini della statuizione di inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base dell'inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti per mutarlo.
art. 2948, n. 4, c.c.
la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito; non opera quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico.
art. 2943 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di prescrizione/interruzione, ma non idoneo a sovvertire il principio applicato dalla Corte.
art. 2946 c.c.
termine di prescrizione ordinaria applicabile al diritto alla riliquidazione quando è contestata la misura della pensione.
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
richiede comunque liquidità ed esigibilità del credito, dunque non giustifica la prescrizione quinquennale invocata dalla Cassa.
art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412
richiamato per la decorrenza degli interessi sulle prestazioni previdenziali, ma la Corte applica l'orientamento che fa decorrere gli interessi dai singoli prelievi indebiti.
art. 1224 c.c.
richiamato dalla ricorrente sulla decorrenza degli interessi, ma disapplicato rispetto alla natura unitaria del credito previdenziale affermata dalla Corte.
art. 2033 c.c.
richiamato per la ripetizione dell'indebito; gli interessi sulle somme indebitamente trattenute decorrono dalla data dei prelievi.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è resa in conformità alla proposta non accettata e comporta la sanzione pecuniaria prevista dal comma finale.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato, in combinazione con l'art. 380-bis c.p.c., per la condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare la propria autonomia regolamentare solo entro i limiti fissati dalla legge: non possono introdurre con delibere o regolamenti un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se manca una specifica base legislativa.
- Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, in quanto tale, è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- Le disposizioni che attribuiscono agli enti previdenziali poteri di intervento sull'assetto contributivo o sul metodo di calcolo delle prestazioni non si estendono automaticamente a misure straordinarie e temporanee come il contributo di solidarietà, soprattutto quando queste non perseguano un equilibrio finanziario di lungo periodo.
- La prescrizione quinquennale delle prestazioni previdenziali presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controversa la misura stessa della pensione o della prestazione, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- In materia di indebito previdenziale, gli interessi legali sulle somme trattenute decorrono dalla data dei singoli prelievi illegittimi, poiché accessori e capitale costituiscono componenti di un'unica prestazione previdenziale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, si limiti a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a sollecitarne un mutamento.
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