Sentenza n. 225/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Consiglio Regionale della Basilicata sull’istanza della dott.ssa Anna Maria Antonia Bonanno del 2.1.2025, volta ad ottenere l’annullamento in via di autotutela del Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 22 del 22.12.2024, di nomina del sig. Vincenzo Grippo Presidente del Parco Naturale Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di autotutela diretta all'annullamento della nomina del Presidente del Parco Naturale Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già partecipante al procedimento di nomina mediante presentazione di autocandidatura, ha chiesto l'annullamento in autotutela della nomina del Presidente dell'ente parco. A fronte della mancata conclusione del procedimento, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990. Il controinteressato ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente non fosse stata inserita tra i cinque candidati indicati dalla Comunità del Parco e non si fosse classificata in posizione prossima alla sua. Ha inoltre dedotto l'infondatezza del ricorso, richiamando il principio secondo cui l'amministrazione non è ordinariamente obbligata a pronunciarsi sulle istanze di autotutela, qualificate come mere sollecitazioni all'esercizio di un potere discrezionale. Nel caso concreto, tuttavia, l'amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento e aveva successivamente richiesto controdeduzioni al controinteressato, così dando corso a un procedimento formale non ancora concluso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo sufficiente, ai fini dell'interesse alla conclusione del procedimento di autotutela, la partecipazione della ricorrente al procedimento di nomina mediante autocandidatura, anche se ella non era stata inserita nell'elenco dei cinque nominativi trasmesso dalla Comunità del Parco. Il Tribunale ha premesso che, in via generale, l'istanza di autotutela non determina un obbligo di provvedere, trattandosi di sollecitazione all'esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non coercibile mediante il rito sul silenzio. Ha però ritenuto non applicabile tale regola nella fattispecie, poiché l'amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento e aveva richiesto controdeduzioni al controinteressato, facendo nascere nella ricorrente una legittima aspettativa alla definizione del procedimento con un atto espresso. Ha quindi ordinato alla Regione Basilicata di concludere il procedimento entro 120 giorni. Le spese di lite sono state compensate, mentre la Regione è stata condannata al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di ordinare la conclusione del procedimento quando sussiste un obbligo di provvedere.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine determinato.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
È richiamato per la comunicazione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
art. 4, comma 1, l.r. Basilicata n. 32/2000
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi
Consente a ordini professionali, associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini di presentare proposte di candidatura.
art. 8, comma 1, l.r. Basilicata n. 47/1997
il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio Regionale, sulla base di un elenco di cinque nominativi designati con apposito verbale dalla Comunità del Parco
Disciplina il procedimento di nomina del Presidente dell'ente parco e il ruolo dell'elenco dei cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco.
artt. 10, comma 1, l.r. Basilicata n. 33/2016 e 21, comma 1, l.r. Basilicata n. 19/2017
Sono richiamati quali disposizioni modificative dell'art. 8, comma 1, della l.r. Basilicata n. 47/1997.
Massime di principio
- In via generale, l'istanza diretta all'esercizio dell'autotutela costituisce una mera sollecitazione a un potere ampiamente discrezionale e non determina, di per sé, un obbligo dell'amministrazione di provvedere né consente l'esperimento vittorioso del rito contro il silenzio.
- Quando, a seguito di un'istanza di autotutela, l'amministrazione comunica formalmente l'avvio del procedimento e svolge ulteriori attività istruttorie o partecipative, il proprio comportamento può far sorgere nel richiedente una legittima aspettativa alla conclusione del procedimento con un atto espresso.
- L'avvio formale del procedimento di autotutela e la prosecuzione dell'istruttoria rendono applicabile l'obbligo di conclusione del procedimento, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, anche se l'autotutela resta un potere discrezionale quanto al suo esito.
- Ai fini dell'interesse a ottenere la conclusione di un procedimento di autotutela relativo a una nomina pubblica, può essere sufficiente aver partecipato al procedimento di nomina mediante presentazione della candidatura, anche senza essere stati inseriti nell'elenco ristretto dei candidati sottoposti all'organo competente.
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