Cassazione Penale, Sentenza n. 01158/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a fini estradizionali. L'estradizione era richiesta dalla Repubblica di Ucraina per partecipazione a banda armata e rapina aggravata in concorso (fatti del 2023). Il ricorrente articolava quattro motivi: (i) carenza/mancata valutazione della motivazione dell'ordinanza rispetto agli elementi prodotti a sostegno della revoca/sostituzione (violazione artt. 125, 292 c.p.p. e artt. 13 e 111 Cost.); (ii) mancata considerazione delle esigenze cautelari specifiche e delle misure meno afflittive (artt. 274, 275 e 715 c.p.p.); (iii) violazione del divieto di discriminazione per nazionalità e mancata applicazione della disciplina sulle misure alternative prevista dal d.lgs. 36/2016 e dalla decisione‑quadro 2009/829/GAI (art. 18 TFUE); (iv) disparità di trattamento rispetto ad altre procedure estradizionali (art. 3 Cost.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: con memoria dell'avv. Barbara Belloni il difensore ha comunicato che, dopo la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di estradizione e revocato le misure cautelari, era venuto meno l'interesse del ricorrente e questi ha rinunciato al ricorso. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato l'inammissibilità per rinuncia e, conformemente alla giurisprudenza, ha escluso la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la sopravvenuta carenza di interesse non costituisca soccombenza.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; usata dalla Corte per ricondurre le deduzioni del ricorrente alla forma prescritta.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la presunta insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla valutazione del pericolo di fuga; la Corte non è intervenuta sul merito a causa della rinuncia.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato a sostegno della doglianza sulla motivazione dell'ordinanza; la Corte non ha esaminato la questione per effetto della rinuncia.
art. 13, comma 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di motivazione e garanzie; la censura non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia.
art. 111, comma 6 Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di motivazione e diritto di difesa; la Corte non ha deciso sul merito per la sopravvenuta rinuncia.
art. 274, lett. b), cod. proc. pen.
Riferimento alla normativa sulle misure cautelari e alle esigenze di adeguatezza della misura; il ricorrente lamentava che non fossero state considerate misure meno afflittive.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato per il regime delle misure cautelari e delle relative esigenze; la censura non è stata esaminata per la rinuncia.
art. 715, lett. c), cod. proc. pen.
Norma riferita alle misure in materia di estradizione e custodia; invocata dal ricorrente per sostenere l'adeguatezza di misure alternative.
art. 18 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Richiamato per contestare una presunta discriminazione per nazionalità e per sostenere l'applicabilità del principio di reciprocità/riconoscimento delle misure alternative fra Stati membri; la questione non è stata decisa.
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36 (attuativo decisione‑quadro 2009/829/GAI)
Normativa nazionale invocata per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione fra Stati membri; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità, ma la Corte non si è pronunciata sul merito.
art. 3 Cost.
Richiamato nella censura di disparità di trattamento rispetto ad altre procedure estradizionali; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale a causa della rinuncia.
art. 203 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 12603/2015 e altri precedenti)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia validamente formalizzata dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso e che la sopravvenuta carenza d'interesse non dà luogo a condanna alle spese o a sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente formalizzata (anche tramite difensore e procuratore speciale), rende il ricorso inammissibile senza che la Corte entri nel merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante da eventi (ad es. decisione che revoca l'estradizione e le misure cautelari) non configura soccombenza: il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- Se si desidera ottenere un pronunciamento giurisdizionale su questioni di diritto (es. motivazione, applicazione di norme UE, discriminazione), non conviene rinunciare al ricorso dopo che l'interesse materiale è venuto meno, perché le questioni rimarranno prive di esame di merito.
- Le censure relative a carenza di motivazione, mancata considerazione di misure alternative o discriminazione per nazionalità devono essere provate con elementi concreti e documentali: in assenza di esame nel merito (per rinuncia), tali questioni non vengono chiarite.
- In materia di estradizione, l'interazione fra disciplina nazionale e principi UE (es. reciproco riconoscimento delle misure alternative) può essere invocata, ma la Corte di legittimità deciderà solo se la questione sia effettivamente ancora pendente e non sopravvenuta priva d'interesse.
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