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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01158/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere applicata a fini estradizionali. L'estradizione era richiesta dalla Repubblica di Ucraina per partecipazione a banda armata e rapina aggravata in concorso (fatti del 2023). Il ricorrente articolava quattro motivi: (i) carenza/mancata valutazione della motivazione dell'ordinanza rispetto agli elementi prodotti a sostegno della revoca/sostituzione (violazione artt. 125, 292 c.p.p. e artt. 13 e 111 Cost.); (ii) mancata considerazione delle esigenze cautelari specifiche e delle misure meno afflittive (artt. 274, 275 e 715 c.p.p.); (iii) violazione del divieto di discriminazione per nazionalità e mancata applicazione della disciplina sulle misure alternative prevista dal d.lgs. 36/2016 e dalla decisione‑quadro 2009/829/GAI (art. 18 TFUE); (iv) disparità di trattamento rispetto ad altre procedure estradizionali (art. 3 Cost.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: con memoria dell'avv. Barbara Belloni il difensore ha comunicato che, dopo la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di estradizione e revocato le misure cautelari, era venuto meno l'interesse del ricorrente e questi ha rinunciato al ricorso. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato l'inammissibilità per rinuncia e, conformemente alla giurisprudenza, ha escluso la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la sopravvenuta carenza di interesse non costituisca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; usata dalla Corte per ricondurre le deduzioni del ricorrente alla forma prescritta.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la presunta insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla valutazione del pericolo di fuga; la Corte non è intervenuta sul merito a causa della rinuncia.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato a sostegno della doglianza sulla motivazione dell'ordinanza; la Corte non ha esaminato la questione per effetto della rinuncia.

  • art. 13, comma 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di motivazione e garanzie; la censura non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Invocato dal ricorrente in tema di motivazione e diritto di difesa; la Corte non ha deciso sul merito per la sopravvenuta rinuncia.

  • art. 274, lett. b), cod. proc. pen.

    Riferimento alla normativa sulle misure cautelari e alle esigenze di adeguatezza della misura; il ricorrente lamentava che non fossero state considerate misure meno afflittive.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato per il regime delle misure cautelari e delle relative esigenze; la censura non è stata esaminata per la rinuncia.

  • art. 715, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma riferita alle misure in materia di estradizione e custodia; invocata dal ricorrente per sostenere l'adeguatezza di misure alternative.

  • art. 18 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Richiamato per contestare una presunta discriminazione per nazionalità e per sostenere l'applicabilità del principio di reciprocità/riconoscimento delle misure alternative fra Stati membri; la questione non è stata decisa.

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36 (attuativo decisione‑quadro 2009/829/GAI)

    Normativa nazionale invocata per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione fra Stati membri; il ricorrente sosteneva la sua applicabilità, ma la Corte non si è pronunciata sul merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura di disparità di trattamento rispetto ad altre procedure estradizionali; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale a causa della rinuncia.

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 12603/2015 e altri precedenti)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia validamente formalizzata dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso e che la sopravvenuta carenza d'interesse non dà luogo a condanna alle spese o a sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se validamente formalizzata (anche tramite difensore e procuratore speciale), rende il ricorso inammissibile senza che la Corte entri nel merito delle censure.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante da eventi (ad es. decisione che revoca l'estradizione e le misure cautelari) non configura soccombenza: il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
  • Se si desidera ottenere un pronunciamento giurisdizionale su questioni di diritto (es. motivazione, applicazione di norme UE, discriminazione), non conviene rinunciare al ricorso dopo che l'interesse materiale è venuto meno, perché le questioni rimarranno prive di esame di merito.
  • Le censure relative a carenza di motivazione, mancata considerazione di misure alternative o discriminazione per nazionalità devono essere provate con elementi concreti e documentali: in assenza di esame nel merito (per rinuncia), tali questioni non vengono chiarite.
  • In materia di estradizione, l'interazione fra disciplina nazionale e principi UE (es. reciproco riconoscimento delle misure alternative) può essere invocata, ma la Corte di legittimità deciderà solo se la questione sia effettivamente ancora pendente e non sopravvenuta priva d'interesse.

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