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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00880/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202409465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza regionale di rimessione in pristino di una superficie boscata di circa 20.000 mq, trasformata in oliveto senza preventiva autorizzazione paesaggistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza regionale di ripristino. L’intervento contestato consisteva nella riduzione di una superficie boscata e nella sua trasformazione in oliveto specializzato, con attività di sistemazione agronomica e movimento terra. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, che la Regione avrebbe dovuto definire previamente il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica richiesto ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, non essendo la presentazione dell’istanza preclusa dall’avvio del procedimento sanzionatorio. Ha inoltre sostenuto che il dirigente regionale non fosse competente a decidere sull’accertamento, spettante al Comune delegato, previo parere della Soprintendenza. Con il secondo motivo ha contestato l’esclusione dell’intervento dal perimetro delle ipotesi sanabili previste dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Con il terzo motivo ha dedotto l’illogicità della mancata concreta valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di reiezione del TAR, ma con diversa motivazione. Ha chiarito che l’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non subordina la presentazione dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica al mancato avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordine di ripristino. Pertanto, l’amministrazione competente deve avviare e definire il procedimento previsto dalla norma quando il privato presenti apposita istanza, acquisendo il parere della Soprintendenza; tale procedimento non può essere sostituito da valutazioni contenute nell’ordinanza di ripristino né dal giudice, che non può esercitare un potere amministrativo non ancora esercitato. Tuttavia, la presentazione dell’istanza non determina automaticamente l’inefficacia dell’ordine di ripristino né impedisce all’autorità competente di adottarlo, non esistendo una previsione legislativa analoga a quella dell’art. 38 l. 47/1985 in materia di condono edilizio. L’ordine resta quindi valido, se fondato sull’accertamento della violazione degli obblighi paesaggistici, pur entrando in uno stato di temporanea quiescenza quanto agli effetti fino alla definizione dell’istanza di regolarizzazione. Le censure concernenti la sanabilità e la compatibilità paesaggistica dell’intervento sono state ritenute inammissibili, e non semplicemente infondate, poiché rivolte contro valutazioni estranee al contenuto tipico dell’ordine di ripristino e riferite a un potere amministrativo non ancora esercitato nel procedimento proprio. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Individua le ipotesi nelle quali è possibile l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica; la sua applicabilità non può essere definitivamente esclusa dall’autorità che adotta l’ordine di ripristino al posto dell’autorità competente a definire lo specifico procedimento.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    In presenza di un’apposita istanza, il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere avviato e definito dall’autorità competente, previo parere della Soprintendenza. L’istanza può essere presentata anche dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio e non è sostituibile da valutazioni contenute nell’ordine di ripristino.

  • Titolo I della Parte terza d.lgs. 42/2004

    La violazione degli obblighi e degli ordini in materia di tutela paesaggistica costituisce il presupposto dell’ordine di rimessione in pristino.

  • art. 38 l. 47/1985

    È richiamato come termine di raffronto: solo nei casi espressamente previsti dalla legge la presentazione di una domanda di condono determina l’inefficacia degli ordini repressivi già adottati e la sospensione dei procedimenti sanzionatori.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Richiamato per il rinvio all’art. 38 l. 47/1985 in materia di effetti della domanda di condono.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non è preclusa dal precedente avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di rimessione in pristino.
  • Quando il privato presenta un’istanza ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, l’autorità competente deve avviare e definire lo specifico procedimento, acquisendo il parere della Soprintendenza; tale valutazione non può essere surrogata da considerazioni inserite nell’ordine di ripristino né dal giudice amministrativo.
  • La presentazione dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica non determina, in assenza di una specifica previsione legislativa, l’automatica inefficacia dell’ordine di rimessione in pristino o la perdita del potere repressivo dell’amministrazione. L’ordine può essere adottato, restando temporaneamente in quiescenza quanto agli effetti fino alla definizione dell’istanza.
  • L’ordine di rimessione in pristino per violazione della disciplina paesaggistica e il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica sono autonomi quanto a procedimento, autorità competente e contenuto. Le valutazioni sulla compatibilità non incidono sulla validità dell’ordine quando questo sia fondato sull’accertamento della violazione degli obblighi paesaggistici.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un potere di valutazione paesaggistica non ancora esercitato mediante il procedimento previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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