Sentenza del 22/03/2019 n. 8132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, per complessivi Euro 5.947.252,80. L'accertamento riguardava l'omessa effettuazione e il mancato versamento di ritenute su interessi passivi e royalties corrisposti a società estere appartenenti al medesimo gruppo, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 4, e art. 26-quater. I giudici di merito avevano ritenuto violato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tra la conclusione delle operazioni di controllo e l'emissione dell'avviso di accertamento.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo quadro per definire le pretese erariali. In esecuzione dell'accordo, gli avvisi di accertamento, incluso quello oggetto del processo, sono stati parzialmente annullati in autotutela dall'Agenzia delle Entrate e l'annullamento è stato accettato dalla contribuente. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accordo negoziale ha sostituito la disciplina risultante dalla sentenza impugnata e ne ha determinato il venir meno dell'efficacia. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti e non è stato imposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, comma 4
Richiamato in relazione agli obblighi di ritenuta sulle somme corrisposte, contestati dall'Agenzia delle Entrate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater
Richiamato con riferimento al regime delle ritenute sugli interessi e sulle royalties corrisposti a società estere appartenenti al medesimo gruppo.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Termine di sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di controllo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
I giudici di merito avevano ritenuto che il mancato rispetto del termine avesse viziato l'avviso di accertamento. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, poiché l'accordo tra le parti ha fatto cessare la materia del contendere.
Codice di procedura civile, artt. 382, comma 3, 383 e 384
La Corte ha precisato che la definizione convenzionale della controversia in sede di legittimità non determina un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato è dovuto solo nei casi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; tali presupposti non ricorrevano perché il giudizio si è definito per accordo tra le parti.
Massime di principio
- Se le parti definiscono la controversia con un accordo durante il giudizio di cassazione e l'accordo regola integralmente la materia litigiosa, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'accordo negoziale sostitutivo della precedente disciplina processuale può determinare il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti scelgono di assoggettare i propri rapporti alla nuova regolamentazione concordata.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria processuale di una parte: quando la lite è definita transattivamente o mediante accordo, è più corretto considerare l'esito come compositivo, anche se l'annullamento parziale dell'accertamento può rappresentare un vantaggio sostanziale per il contribuente.
- La compensazione delle spese è coerente con una definizione concordata della controversia, soprattutto quando entrambe le parti la richiedono espressamente.
- La Corte non formula una decisione sul merito della validità dell'accertamento o sulla violazione del termine di sessanta giorni: l'accordo chiude il processo senza creare, su tali questioni, un precedente decisorio applicabile automaticamente ad altri casi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8105 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8120 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8136 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8151 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8152 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8153 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →