Ordinanza n. 63/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 00124/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa sociale ha appellato la sentenza del TAR e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguarda l’iscrizione negli elenchi previsti dalla legge regionale siciliana n. 22 del 1986 e dall’art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017, nonché la previsione di un termine perentorio entro il quale manifestare l’interesse all’accreditamento. Le doglianze dell’appellante miravano a contestare l’assetto ritenuto legittimo dal TAR, ma il testo non specifica ulteriori vizi dedotti.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR. A un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, le doglianze dell’appellante non sono state ritenute idonee a infirmare la decisione di primo grado. Il giudice ha valorizzato, da un lato, la diversità delle finalità dell’iscrizione negli elenchi previsti dalla l.r. n. 22 del 1986 e dall’art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 e, dall’altro, le esigenze di certezza del diritto che giustificano la previsione di un termine perentorio per manifestare l’interesse all’accreditamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare in appello e per la decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
l.r. n. 22 del 1986
Disciplina, secondo quanto emerge dall’ordinanza, un elenco avente finalità diverse rispetto all’iscrizione prevista dall’art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017.
art. 55 d.lgs. n. 117 del 2017
Prevede un distinto regime di iscrizione negli elenchi, con finalità non coincidenti con quelle della disciplina regionale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, a un primo sommario esame, le doglianze non appaiano idonee a infirmare l’assetto decisorio raggiunto dal giudice di primo grado.
- L’iscrizione in elenchi previsti da discipline normative diverse non può essere automaticamente assimilata quando tali discipline perseguano finalità differenti.
- La previsione di un termine perentorio entro il quale manifestare l’interesse all’accreditamento può essere giustificata da esigenze di certezza del diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →