Cassazione Penale, Sentenza n. 32036/2024 del 06/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza d'appello che lo aveva condannato per calunnia aggravata (capo 1) e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 riqualificato in comma 5 (capo 2). I motivi di ricorso denunciavano: rifiuto dell'integrazione istruttoria e dell'analisi del reperto (art. 603 c.p.p.) e acquisizione di chat WhatsApp ritenute decisive; vizio di valutazione e contraddittorietà nella valutazione degli indizi e negli accertamenti (artt. 192 e 533 c.p.p.); errata qualificazione del reato di stupefacenti (contestazione sulla rilevanza per la salute pubblica e qualificazione come acquisto a fini di cessione o meno); impossibilità di configurare calunnia perché l'illecito sarebbe stato amministrativo e non penale (art. 368 c.p.); censura sulla riconoscenza delle aggravanti (art. 61, nn. 1, 9, 10 c.p.) e sulla commisurazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre sono stati prodotti motivi aggiunti richiedendo acquisizione della successiva sentenza di assoluzione di Memushi Mariglen, sostenendo che tale sentenza inciderebbe sulla posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ammesso la produzione della sentenza irrevocabile di assoluzione di Memushi, ma ha ritenuto che tale sentenza non incidesse sulla posizione di Furci, poiché l'identificazione del complice non determina automaticamente l'inesistenza del contributo probatorio contro Furci (soprattutto alla luce del ritrovamento presso la sua abitazione di SIM e telefono utilizzati per la segnalazione anonima). La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa l'inutilità e l'esploratività di ulteriori accertamenti richiesti, logica e coerente la ricostruzione degli spostamenti e dei contatti telefonici, corretta la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 comma 5 (acquisto a fini di cessione), sussistenti le aggravanti per futili motivi e per abuso della qualità di pubblico ufficiale, e congrua la motivazione sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di 3.686 euro a favore della parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
attinenza alla rinnovazione dell'istruttoria in appello
La Corte ha ritenuto che la richiesta di acquisizione di conversazioni e l'analisi del reperto fossero esplorative e non indispensabili ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; il sindacato di legittimità è limitato a verificare la logicità della motivazione del giudice di appello sulla non indispensabilità dell'atto probatorio
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
valutazione degli elementi indiziari e motivazione della sentenza
La Corte ha confermato che la valutazione degli indizi e la ricostruzione dei fatti è presidio del giudice del merito; in cassazione può essere censurata solo la motivazione illogica, contraddittoria o priva di elementi minimi di plausibilità, non la semplice rivalutazione del materiale probatorio
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La Corte di appello ha riqualificato il reato nella fattispecie di cui al comma 5 (acquisto a fini di cessione); la Cassazione ha confermato che l'acquisto con finalità di cessione integra la fattispecie e che la sottrazione dello stupefacente dal mercato non esclude la sussistenza del reato, quando emerga l'intento di cessione
art. 368 cod. pen.
La Cassazione ha ribadito che il reato di calunnia è integrato quando la falsa incolpazione contiene elementi sufficienti per l'esercizio dell'azione penale; non è necessario che il fatto sia stato realmente pericoloso per la salute pubblica o abbia natura penale in senso diverso da quanto denunciato
art. 61 cod. pen. nn. 1, 9, 10
Gli artt. 61 nn.1, 9 e 10 sono stati ritenuti applicabili: n.1 (futili motivi) per la sproporzione fra offesa subita e reazione delittuosa; n.9 per l'uso della qualità di pubblico ufficiale per arrecare danno; n.10 per la finalità di ledere l'integrità morale del pubblico ufficiale nell'esercizio della funzione
art. 133 cod. pen.
determinazione della pena
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello in relazione agli elementi rilevanti indicati dall'art. 133 c.p. (modalità, dolo, gravità del danno, quantità e qualità della sostanza)
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
ammissione di documenti nuovi in Cassazione
La Corte ha ammesso la produzione della sentenza irrevocabile di Memushi sulla base dell'eccezione che in Cassazione possono essere prodotti documenti non esibibili nei precedenti gradi se rilevanti e non disponibili prima
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto
La sentenza di assoluzione di Memushi ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. non implica automaticamente l'innocenza o l'irresponsabilità degli altri coimputati quando esistono elementi probatori autonomi nei loro confronti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ammette la produzione di sentenze definitive non disponibili nei precedenti gradi se l'interessato non poteva esibirle prima, ma non svolge un nuovo giudizio di merito sul confronto probatorio: la valutazione degli effetti di quella sentenza rimane di competenza del giudice del merito
- La richiesta di nuovi accertamenti in appello (art. 603 c.p.p.) può essere respinta se il giudice di merito motiva logicamente che l'indagine richiesta è soltanto esplorativa e non indispensabile; in Cassazione si controlla la logicità della motivazione, non la rilevanza sostanziale dell'atto
- Le valutazioni sulla credibilità delle persone offese, sui contrasti probatori e sulla ricostruzione degli spostamenti sono questioni di fatto riservate al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o illogica
- Per la configurabilità della calunnia è sufficiente che la falsa incolpazione presenti elementi che rendano verosimile e concretamente perseguibile la notizia di reato; non è richiesto che il fatto denunciato abbia effettivamente messo in pericolo altri beni giuridici
- L'assoluzione di un correi non invalida automaticamente la condanna di un altro imputato: ciò dipende dalla natura degli elementi probatori e dall'autonomia delle rispettive posizioni (es. ritrovamenti presso l'abitazione, disponibilità di strumenti usati nel reato)
- Le aggravanti (es. futili motivi, abuso della qualità di pubblico ufficiale) possono essere riconosciute quando emerge sproporzione motivazionale e uso strumentale delle funzioni pubbliche per dare maggiore credibilità alla condotta illecita
- In sede di cassazione il sindacato sulla commisurazione della pena è limitato quando la Corte d'appello abbia fornito una motivazione analitica e coerente ai sensi dell'art. 133 c.p.
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